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Commenti diffamatori sui social: quando il gestore risponde della mancata rimozione

studiolegalelanzi
12 set
Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 30 set



Blog, siti web e pagine social sono strumenti abituali per avvocati, consulenti e altri liberi professionisti. Servono a informare, commentare l’attualità e promuovere l’attività dello studio, ma spesso consentono anche agli utenti di pubblicare commenti e reazioni.

Questa apertura al pubblico comporta una responsabilità che non deve essere sottovalutata. Il professionista non è tenuto a controllare preventivamente ogni intervento degli utenti; tuttavia, quando viene a conoscenza di un contenuto manifestamente lesivo e può rimuoverlo, la permanenza online del commento può assumere rilievo sul piano civile e, in presenza di ulteriori presupposti, anche penale.


Il caso deciso dalla Cassazione civile

Con l’ordinanza n. 22999 del 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la condanna di un blogger al risarcimento di 23.000 euro in favore di un giornalista.

La controversia traeva origine da un post relativo a una protesta di alcuni richiedenti asilo. Il post aveva messo in discussione la correttezza della notizia pubblicata dal giornalista, prospettando che si trattasse di una notizia falsa o non adeguatamente verificata. In seguito, sul blog erano comparsi numerosi commenti denigratori nei confronti del giornalista, agevolmente identificabile.

La Corte ha ritenuto provato che il blogger avesse avuto conoscenza dei commenti offensivi e che, nonostante ciò, li avesse lasciati online, rimuovendoli soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado. La condanna è stata quindi confermata, anche nella liquidazione del danno non patrimoniale secondo un criterio equitativo fondato sui parametri delle Tabelle di Milano.

La pronuncia non afferma, però, che il gestore risponda automaticamente di ogni contenuto pubblicato dagli utenti. Al contrario, la responsabilità è stata ricondotta alla conoscenza effettiva dei commenti, alla loro manifesta portata lesiva e alla volontaria mancata rimozione. La successiva attività del blogger sulla pagina, compresa la condivisione di alcuni commenti, è stata valorizzata come elemento probatorio della consapevolezza.

Cassazione civile, ordinanza n. 22999 del 2026


Nessun obbligo generale di controllo preventivo

Il primo punto fermo è l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza preventiva sui commenti degli utenti.

La regola è coerente con la disciplina dei servizi della società dell’informazione. L’articolo 17 del d.lgs. n. 70/2003 esclude, per i prestatori rientranti nell’ambito della disciplina, un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze indicativi di attività illecite. La Cassazione civile ha applicato questo principio al gestore di un blog che non svolga un’attività di selezione e controllo preventivo dei commenti.

Ne deriva che la mera presenza di un commento offensivo non dimostra, da sola, né la conoscenza del gestore né una sua adesione al contenuto. Occorre verificare come funziona concretamente lo spazio digitale: se i commenti vengono pubblicati automaticamente, se sono sottoposti a moderazione preventiva, se il gestore interviene sui singoli contenuti e quali elementi provino l’effettiva conoscenza del messaggio.

La posizione può essere diversa quando il gestore svolge un ruolo attivo di filtro, selezione, indicizzazione o valorizzazione dei contenuti. In tale ipotesi, la valutazione della responsabilità non può essere compiuta applicando meccanicamente le regole previste per un prestatore meramente passivo.


La conoscenza del contenuto e il dovere di rimuoverlo

Il secondo punto riguarda il momento successivo alla pubblicazione.

Con l’ordinanza n. 17360 del 2025, la Terza Sezione civile ha chiarito che l’obbligo di rimozione non nasce soltanto dopo una comunicazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa. È sufficiente che il gestore acquisisca, in qualunque modo, una conoscenza effettiva di fatti o circostanze che rendano manifesta l’illiceità del contenuto.

La comunicazione dell’autorità costituisce una fonte qualificata di conoscenza, ma non è l’unica possibile. Anche una segnalazione proveniente dalla persona offesa può assumere rilievo, purché sia sufficientemente specifica e consenta al gestore diligente di individuare il contenuto e comprenderne la manifesta illiceità.

La segnalazione non dovrebbe quindi limitarsi a un generico “commento diffamatorio”. È opportuno indicare l’URL o la posizione esatta del contenuto, trascrivere le espressioni contestate, spiegare perché siano riferibili alla persona segnalante e precisare la richiesta di rimozione. Questi elementi sono coerenti anche con il meccanismo di segnalazione previsto dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 per i prestatori di servizi di memorizzazione: la segnalazione deve essere sufficientemente precisa e motivata e deve permettere di individuare il contenuto senza un esame giuridico dettagliato.

Una volta acquisita la conoscenza del contenuto manifestamente illecito, il gestore deve procedere senza indebito ritardo alla rimozione o alla disabilitazione dell’accesso. Il regolamento sui servizi digitali prevede infatti che il prestatore di hosting non sia responsabile, a determinate condizioni, dei contenuti illeciti memorizzati su richiesta dell’utente, ma che agisca immediatamente quando acquisisce conoscenza dell’illiceità o di fatti e circostanze che la rendano manifesta.



Responsabilità civile e responsabilità penale: due piani da distinguere

La responsabilità civile e quella penale non coincidono e non possono essere presentate come conseguenza automatica della semplice gestione di un blog o di una pagina social.

Sul piano civile, la questione riguarda il risarcimento del danno derivante dalla permanenza online del contenuto, secondo le regole generali dell’illecito civile e il regime applicabile al prestatore del servizio. La prova deve riguardare, tra gli altri elementi, l’illiceità manifesta del contenuto, la conoscenza effettiva da parte del gestore, la possibilità di intervenire e il ritardo nella rimozione.

Sul piano penale, la Cassazione ha escluso che il blogger risponda per il solo fatto di ricoprire una posizione apicale o di amministrare lo spazio digitale. Non si tratta, in via generale, di una responsabilità da omessa vigilanza assimilabile a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica, né di una responsabilità oggettiva.

La giurisprudenza penale ha invece ricostruito la responsabilità, nei casi esaminati, secondo le regole comuni del concorso nel reato. La mancata rimozione tempestiva, dopo la conoscenza del contenuto offensivo, può equivalere a una consapevole adesione alla diffusione del messaggio e consentire un’ulteriore divulgazione dell’offesa. Sono quindi necessari l’accertamento della conoscenza, la consapevolezza della portata lesiva e una condotta volontaria di mantenimento del contenuto online.

L’articolo 595, comma 3, c.p. considera aggravata la diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La Cassazione ha ricondotto blog e social network, quando siano accessibili a una pluralità apprezzabile di utenti, alla categoria degli strumenti idonei a diffondere il messaggio oltre una cerchia ristretta di destinatari.


I principali precedenti penali

La sentenza della Quinta Sezione penale n. 12546 del 2019 ha affermato che il gestore di un blog può rispondere di diffamazione aggravata per contenuti pubblicati da terzi quando, una volta venuto a conoscenza della loro natura offensiva, non provveda tempestivamente alla rimozione. La Corte ha precisato che tale responsabilità non deriva da una posizione di garanzia né dall’applicazione automatica dell’articolo 57 c.p., ma dalla consapevole prosecuzione della diffusione del contenuto lesivo.

Lo stesso criterio è stato ribadito dalla Quinta Sezione penale con la sentenza n. 45680 del 2022. In quel caso, il gestore aveva lasciato online un commento gravemente denigratorio e aveva aggiunto un’annotazione interpretata come adesiva al contenuto. La Corte ha valorizzato sia la conoscenza del messaggio sia il comportamento del gestore, ritenendo che il mantenimento consapevole del commento ne avesse consentito l’ulteriore divulgazione.

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto rilievo alla condotta complessiva del gestore. La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 24818 del 2023, ha sottolineato che, oltre all’assenza di un controllo preventivo generalizzato, devono essere valutati il contesto del blog, il modo in cui il contenuto viene presentato e l’eventuale impulso dato dal gestore alla pubblicazione dei commenti. Non è quindi sufficiente isolare il singolo messaggio: occorre esaminare l’intero comportamento del titolare dello spazio digitale.



Critica, opinione e diffamazione

La presenza di un tono polemico non è sufficiente, da sola, a trasformare un commento in un illecito. La critica può contenere valutazioni soggettive, anche aspre e non condivisibili, ma deve mantenere un rapporto con fatti veri e non può risolversi nell’attribuzione gratuita di condotte disonorevoli o di fatti falsi.

La Cassazione ha chiarito che la libertà di espressione deve essere bilanciata con la tutela della reputazione. Il problema si pone in modo particolarmente evidente quando il commento non esprime una valutazione, ma presenta come veri fatti specifici e lesivi che non risultano corrispondenti alla realtà.

Questa distinzione è importante anche per chi riceve una segnalazione. Non ogni commento sgradito o severo è manifestamente illecito e non ogni contestazione impone una rimozione immediata. Il gestore deve valutare il contenuto nel suo contesto, distinguendo tra critica, satira, informazione e attribuzione di fatti offensivi non veri. Quando l’illiceità non è manifesta, è prudente conservare la segnalazione, sospendere la diffusione se tecnicamente possibile e acquisire una valutazione professionale, soprattutto nei casi più complessi.


Le cautele operative per un professionista

Chi gestisce un sito, un blog o un profilo social aperto ai commenti dovrebbe adottare una procedura semplice, documentata e proporzionata alle dimensioni dello spazio digitale.

È opportuno:

  • indicare regole chiare per i commenti, vietando contenuti offensivi, minacciosi, discriminatori o lesivi della reputazione altrui;

  • predisporre un indirizzo o un modulo facilmente accessibile per le segnalazioni;

  • chiedere al segnalante di indicare il collegamento esatto al contenuto, le espressioni contestate e le ragioni della richiesta;

  • controllare con ragionevole regolarità le interazioni, senza trasformare questa prassi in un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva;

  • registrare la data e l’ora della segnalazione, il contenuto contestato e la decisione adottata;

  • rimuovere o rendere inaccessibile senza indebito ritardo il contenuto manifestamente illecito;

  • evitare di condividere, mettere “mi piace” o rilanciare il commento contestato, perché tali condotte possono costituire elementi utili per valutare la consapevole adesione al messaggio;

  • conservare, per quanto necessario, una copia del contenuto e della segnalazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

  • distinguere i casi di manifesta illiceità dalle contestazioni attinenti a opinioni, critica o satira;

  • disciplinare internamente chi è autorizzato a gestire le segnalazioni e con quali tempi di risposta.

La rimozione non impedisce, quando necessario, di conservare una copia del contenuto per documentare la segnalazione, tutelare il gestore o collaborare con l’autorità. Rimuovere il commento dal sito non significa cancellare ogni traccia dell’accaduto, né esclude la necessità di valutare eventuali richieste di rettifica, diffide o provvedimenti giudiziari.


Il rilievo deontologico per gli studi professionali

Per gli avvocati e per gli altri professionisti iscritti a un ordine, la vicenda può presentare anche un profilo deontologico. Tuttavia, la violazione disciplinare non discende automaticamente dalla mancata rimozione di ogni commento contestato.

La valutazione deve essere compiuta caso per caso, considerando il ruolo concretamente svolto dal professionista, la natura dello spazio digitale, la conoscenza del contenuto, la chiarezza della segnalazione, il tempo trascorso e le iniziative adottate. Un conto è il commento pubblicato automaticamente da un utente e rimosso tempestivamente dopo una segnalazione circostanziata; altro conto è la permanenza consapevole del contenuto, accompagnata da interventi o condivisioni del titolare che ne rafforzino la diffusione.


Conclusioni

La giurisprudenza più recente non impone al professionista un controllo capillare e preventivo di ogni commento. Stabilisce però che l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza non equivale a una libertà di ignorare le segnalazioni ricevute.

Il punto di equilibrio è questo: il gestore non risponde per il solo fatto che un utente abbia pubblicato un contenuto offensivo, ma può essere chiamato a rispondere quando conosce un’illiceità manifesta, dispone della possibilità concreta di intervenire e lascia consapevolmente il contenuto online, consentendone l’ulteriore diffusione.

Per un professionista, la misura più efficace di prevenzione consiste quindi nell’adottare una procedura di segnalazione e rimozione semplice, tracciabile e tempestiva, mantenendo distinta la gestione tecnica dei commenti dalla valutazione giuridica dei casi realmente controversi.


© Avv. Gabriele Lanzi

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