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Image by Susan Q Yin

 

Compensi professionali e preventivo

Il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, come convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l’abrogazione delle tariffe forensi e la libera contrattazione delle prestazioni professionali tra avvocato e cliente.

L’art. 13 della nuova legge professionale (L. 247 del 31.12.2012) ha poi specificato che il compenso spettante all’avvocato è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico. Ai sensi dell’art. 25 del Codice deontologico forense è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. Sono però vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. In caso di mancato accordo verranno applicati i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia.

La legge n. 124 del 4.8.2017 ha previsto l’onere per l’avvocato di rendere noto al cliente, il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché sempre in forma scritta “la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

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​​Accordo economico e Pagamento

Alla luce della nuova normativa, pertanto, il compenso della prestazione professionale sarà normalmente concordato tra avvocato e cliente al momento del conferimento dell’incarico, tenendo conto delle diverse esigenze delle parti, della tipologia della prestazione e delle peculiarità del singolo incarico. L’accordo prevederà altresì la modalità del pagamento degli acconti, del saldo del compenso e delle spese anticipate. Il compenso di massima così pattuito potrà subire delle modifiche in caso di problematiche o eventi sopravvenuti o non comunicati al professionista. Sono previsti accordi contrattuali specifici in materia di recupero crediti di imprese e privati che tengono conto delle rispettive esigenze delle parti.

In caso di mancato accordo preventivo sul compenso, ad esempio nel caso di difesa d’ufficio, verranno applicati i parametri forensi stabiliti dal decreto del 10 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, come aggiornato nel 2022.

Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito o bancomat,  sumup, paypall e contanti nei limiti di legge.

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Patrocinio per i non abbienti

L’Avvocato Gabriele Lanzi è iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale. Al momento del primo colloquio conoscitivo potrà pertanto essere valutata tale possibilità dal cliente che rientri nei requisiti indicati dalla legge.

Il beneficio può essere chiesto, nel settore civile, amministrativo e del lavoro:

- dai cittadini italiani o comunitari, dagli stranieri regolarmente soggiornanti o dagli apolidi, dagli enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica;

- dagli stranieri anche irregolari che siano coinvolti in procedimenti giurisdizionali attinenti la loro espulsione dal territorio nazionale, la richiesta dello status di asilo politico o di rifugiato;

  •     che dispongano di un reddito annuo lordo del nucleo familiare o dell’ente non superiore ad  € 13.659,64 (aggiornato al decreto del Ministero della Giustizia del 22.4.2025);

  •     che abbiano delle ragioni non manifestatamente infondate da far valere nel processo.

Nel settore penale invece il beneficio può essere chiesto:

  •     -dall’indagato e dall’imputato per ogni fase del procedimento, dalla persona offesa per la sola fase giudiziale;

  •     -dal cittadino italiano, apolide o straniero anche irregolare;

  •     -che abbia un reddito annuo lordo del nucleo familiare non superiore all’importo di € 13.659,64 elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene comunque conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

I cittadini stranieri devono allegare alla richiesta anche certificazione dell’autorità consolare inerente i propri redditi nel paese di origine.

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Procedura di conciliazione

Il pagamento del compenso del mediatore, delle spese amministrative e degli onorari degli avvocati nelle procedure di mediazione e conciliazione è a carico delle rispettive parti. Il D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia, prevede però che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2, all’organismo di conciliazione non sia dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A talune condizioni anche il compenso dell’avvocato è coperto dal patrocinio a spese dello Stato.

 

Difesa d’ufficio nel procedimento penale

L’art. 24 della Costituzione Italiana prevede che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Per questo motivo è previsto che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria. All’imputato che è privo di un proprio difensore di fiducia viene nominato un difensore d’ufficio. Questa figura viene però spesso confusa con l’idea di avvocato pagato dallo Stato. In verità il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio sono due istituti ben distinti, anche se spesso capita che si sovrappongano.

Come chiarito sopra, qualunque cliente dell’avvocato, sia di fiducia che d’ufficio, può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se rientra nei requisiti indicati dalla legge. Viceversa, anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito dal suo assistito se non vi è la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto potrà essere concordato contrattualmente anche il compenso del difensore d’ufficio, in difetto si applicheranno i parametri forensi ministeriali.

 

Consulenza on line

E’ possibile chiedere allo Studio legale Lanzi una consulenza on line inviando tramite email il quesito giuridico con la relativa descrizione dettagliata dei fatti. L’ Avvocato Lanzi risponderà al più presto indicando il preventivo di spesa e la richiesta di eventuali chiarimenti. In seguito al pagamento tramite bonifico bancario o PayPal verrà inviato il parere tramite email.

Il costo di una consulenza on line è particolarmente vantaggioso ma non comprende assistenza per la risoluzione della controversia. E’ comunque anche possibile chiedere un preventivo di spesa per l’assistenza legale in giudizio o per la ricerca di un accordo transattivo con controparte.

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