Sconto sulle tasse per nuovi residenti dall'estero in Sicilia: come funziona e chi può beneficiarne
- studiolegalelanzi
- 20 ago
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La Regione Siciliana ha varato una misura di sostegno economico pensata per chi decide di trasferire la propria residenza dall'estero in Sicilia e di investire, allo stesso tempo, nel patrimonio immobiliare dell'Isola. Con il Decreto del Dirigente Generale n. 1017 del 5 agosto 2026, l'Assessorato regionale dell'Economia ha completato il quadro attuativo dell'agevolazione, fissando termini, modalità operative e modulistica per presentare la domanda. Vediamo in cosa consiste il beneficio e come richiederlo concretamente.
Il quadro normativo
La misura nasce dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 ("Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028"), che ha istituito un contributo a fondo perduto — o, in alternativa, sotto forma di credito d'imposta — per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Sicilia provenendo dall'estero.
L'articolo 25 ha poi trovato attuazione operativa nel Decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, che ha disciplinato in dettaglio le modalità di accesso alla misura, e infine nel decreto dirigenziale in commento che definisce i termini entro cui presentare la domanda per ciascuna annualità ed approva il modello di istanza (Mod. ICNRS – Istanza Contributo Nuovi Residenti Sicilia).
Qual è la finalità della misura
L'obiettivo dichiarato dal legislatore regionale è duplice: da un lato contrastare lo spopolamento di molti territori siciliani, dall'altro stimolare il mercato immobiliare attraendo capitale umano e nuovi nuclei familiari. Non si tratta quindi di un incentivo generico al trasferimento di residenza, ma di una misura condizionata a un investimento reale sul territorio: l'acquisto di un immobile o la sua ristrutturazione.
Chi può richiedere il contributo
Possono accedere al beneficio le persone fisiche che, cumulativamente, rispettano questi requisiti:
Trasferimento della residenza dall'estero in Italia, con contestuale stabilimento del domicilio fiscale in un Comune della Regione Siciliana, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028;
Acquisto di un immobile situato in un Comune siciliano entro dodici mesi dal trasferimento del domicilio fiscale, oppure, in alternativa, realizzazione — nello stesso termine — di interventi edilizi (recupero, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione della manutenzione ordinaria) su un immobile già di proprietà situato in Sicilia;
Percezione, dopo il trasferimento, di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati o pensioni tassabili in Italia ai sensi dell'art. 49 del TUIR (D.P.R. 917/1986);
Mantenimento della residenza, del domicilio fiscale e della proprietà dell'immobile fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del trasferimento, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite.
Il beneficio è compatibile anche con la percezione di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, ma in questo caso si applicano i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti "de minimis" (massimale di € 300.000 nell'arco di tre anni per impresa unica, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento UE 2023/2831) e occorre rispettare ulteriori requisiti di ammissibilità (assenza di cause di esclusione ex D.Lgs. 184/2025, mancato svolgimento di attività in settori esclusi dal regime de minimis).
Quanto vale il contributo
L'importo dell'agevolazione è parametrato all'IRPEF di spettanza regionale, dovuta e integralmente versata dal beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi:
50% dell'IRPEF versata, nella generalità dei casi;
60% dell'IRPEF versata, qualora l'acquisto dell'immobile (o la realizzazione degli interventi edilizi) e il trasferimento del domicilio fiscale avvengano in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (dato ISTAT riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al trasferimento).
Alcune caratteristiche operative importanti:
il contributo è riconosciuto per tre annualità consecutive, a decorrere dall'anno in cui maturano le condizioni;
è previsto un tetto massimo annuo di € 100.000;
non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali destinate all'attrazione di nuovi residenti;
può essere erogato mediante bonifico bancario diretto oppure come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate).
Come e quando presentare la domanda
La domanda va presentata esclusivamente attraverso l'apposito modello ICNRS, allegato al decreto, secondo il prodotto di gestione telematica che verrà messo a disposizione dall'Assessorato. L'istanza va corredata, tra l'altro, di:
copia del documento d'identità del richiedente;
copia dell'atto notarile di acquisto dell'immobile (con attestazione del notaio sulla registrazione), oppure dei titoli abilitativi edilizi e della certificazione di fine lavori, in caso di interventi di ristrutturazione;
copia della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento, con ricevuta di presentazione;
quietanza di pagamento dell'imposta liquidata (F24, oppure busta paga/CU nel caso di 730 con sostituto);
un'asseverazione rilasciata da un dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale o revisore contabile, attestante la corretta imputazione dell'IRPEF nel modello dichiarativo.
I termini di presentazione variano in funzione dell'anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza. A titolo di esempio, per chi si è trasferito nel corso del 2026:
1ª annualità: istanza dal 1° settembre al 31 dicembre 2027 (anno di presentazione della dichiarazione dei redditi 2026);
2ª annualità: istanza dal 1° settembre al 31 dicembre 2028;
3ª annualità: istanza dal 1° settembre al 31 dicembre 2029.
Analoghe finestre, traslate di un anno, sono previste per i trasferimenti avvenuti nel 2027 e nel 2028. È importante sottolineare che l'istanza va presentata per ciascuna annualità di cui si intende beneficiare: la mancata presentazione nei termini comporta la decadenza dal diritto per quell'anno.
L'istruttoria e i tempi di risposta
Una volta ricevuta la domanda, l'Assessorato regionale dell'Economia ha 60 giorni lavorativi per comunicare, via PEC, l'esito dell'istanza (accoglimento con erogazione, oppure diniego). È previsto un meccanismo di soccorso istruttorio: qualora la documentazione risulti incompleta, l'Amministrazione può richiedere integrazioni assegnando un termine massimo di 10 giorni, con sospensione dei termini istruttori nel frattempo. Non sono invece sanabili le omissioni che rendono incerta l'identità del proponente o la documentazione essenziale, la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità.
Attenzione ai controlli e alle condotte elusive
Il decreto dedica particolare attenzione al tema dei controlli: è previsto un campionamento non inferiore al 10% dei beneficiari, con verifiche condotte in collaborazione con i Comuni interessati e con l'Agenzia delle Entrate (anche tramite il DURC e l'informazione antimafia, ove rilevante).
Un aspetto meritevole di segnalazione riguarda il doppio trasferimento di residenza (dalla Sicilia verso l'estero e viceversa), posto in essere in un ristretto arco temporale al solo fine di ricostituire artificiosamente i requisiti per accedere al beneficio: tale condotta è espressamente qualificata dal decreto come elemento sintomatico di abuso del diritto, con conseguente revoca del contributo, recupero delle somme maggiorate degli interessi legali e — nei casi più gravi — possibili conseguenze sul piano sanzionatorio.
Alcune considerazioni pratiche
Chi sta valutando un trasferimento in Sicilia da un Paese estero, magari in vista dell'acquisto di un immobile da ristrutturare, farebbe bene a:
pianificare con attenzione la tempistica, poiché l'acquisto dell'immobile (o l'avvio degli interventi edilizi) deve avvenire entro dodici mesi dallo stabilimento del domicilio fiscale;
conservare accuratamente la documentazione relativa al trasferimento di residenza, all'acquisto o alla ristrutturazione, e alle dichiarazioni dei redditi, poiché sarà tutta richiesta in sede di istanza;
verificare la compatibilità con altre agevolazioni fiscali di cui si intenda beneficiare, data la clausola di non cumulabilità;
evitare qualunque operazione che possa essere letta come elusiva, in particolare i trasferimenti di residenza "di comodo" in tempi ravvicinati.



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