Autovelox e controllo elettronico della velocità: omologazione, taratura e onere della prova
- studiolegalelanzi
- 6 giorni fa
- Tempo di lettura: 11 min

La validità delle sanzioni rilevate mediante autovelox continua a essere al centro di un articolato confronto tra amministrazioni, automobilisti e giudici. Il tema non riguarda soltanto la presenza fisica dell'apparecchio sulla strada o la regolare installazione della postazione, ma soprattutto l'affidabilità tecnica e giuridica dello strumento utilizzato per accertare l'infrazione.
Lo stato dell'arte può essere oggi riassunto in tre principi:
l'apparecchiatura deve essere munita della necessaria omologazione ministeriale, non essendo sufficiente la mera approvazione;
devono essere documentate le verifiche periodiche di funzionalità e taratura;
quando l'automobilista contesta l'affidabilità del dispositivo, spetta alla pubblica amministrazione fornire la prova documentale della regolarità dell'apparecchio.
Questi principi risultano coerenti con l'orientamento della Corte di cassazione a partire dall'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ribadito dalle pronunce successive (da ultimo, l'ordinanza n. 31876/2025 e l'ordinanza n. 14285/2026), e sono stati applicati anche dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di Frosinone con le sentenze n. 349/2026, n. 490/2026 e da ultimo con l’ulteriore sentenza del 16 luglio 2026 n. 504 che ha riaffermato il medesimo principio.
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nel Codice della strada e, in particolare, negli articoli 45 e 142 del d.lgs. n. 285/1992.
L'art. 142, comma 6, stabilisce che, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, come precisato dal regolamento. La disposizione condiziona quindi l'efficacia probatoria dell'accertamento alla previa omologazione dello strumento, senza fare alcun riferimento alle apparecchiature meramente approvate.
L'art. 45, comma 6, riguarda l'approvazione e l'omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature impiegati per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni: nel regolamento sono precisati i mezzi tecnici soggetti all'uno o all'altro procedimento, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica. La disciplina regolamentare, contenuta nell'art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, distingue i due procedimenti: l'omologazione segue all'accertamento della rispondenza del prototipo alle prescrizioni del regolamento (comma 2); l'approvazione riguarda gli elementi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni (comma 3); su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato devono essere riportati il numero e la data del decreto ministeriale (comma 7).
La questione è stata resa ancora più rilevante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate per il rilevamento della velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, trattandosi di apparecchiature elettroniche soggette a variazioni delle proprie caratteristiche metrologiche per effetto del declino dei componenti e di sollecitazioni meccaniche e termiche. A seguito della pronuncia, il comma 6 è stato integrato con l'espresso richiamo all'obbligo delle verifiche periodiche per i dispositivi con funzione metrologica.
Da quella pronuncia discende un principio generale: non è sufficiente che l'apparecchio abbia funzionato al momento dell'installazione o che sia stato sottoposto a una verifica iniziale; la sua affidabilità deve essere garantita da controlli periodici.
Approvazione e omologazione non coincidono
Il punto più controverso riguarda la differenza tra approvazione e omologazione.
Secondo la Corte di cassazione, si tratta di procedimenti distinti, con natura e finalità differenti. L'approvazione riguarda, in termini generali, il riconoscimento dell'idoneità di un modello o prototipo rispetto a determinate caratteristiche tecniche e costituisce un passaggio propedeutico, ma autonomo, rispetto all'omologazione. L'omologazione presuppone invece una verifica più rigorosa della rispondenza dell'apparecchio alle caratteristiche e alle prescrizioni previste dal regolamento e autorizza la riproduzione in serie del modello verificato.
Con l'ordinanza n. 10505/2024 la Suprema Corte ha affermato che l'omologazione costituisce un requisito indispensabile per la legittimità dell'accertamento e che non può essere considerata equivalente alla mera approvazione, trattandosi, ai sensi dell'art. 142, comma 6, c.d.s. e dell'art. 192 del regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
La stessa impostazione è stata successivamente ribadita con numerose pronunce conformi: l'ordinanza n. 20913/2024, l'ordinanza n. 12924/2025 (che ha precisato che l'esistenza della taratura annuale è elemento diverso e recessivo rispetto alla necessità dell'omologazione), l'ordinanza n. 26521/2025, l'ordinanza n. 8797/2026 e, da ultimo, l'ordinanza n. 14285/2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ente locale ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata aveva deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Il principio ha trovato applicazione anche in sede penale: la Cassazione penale, con la sentenza n. 36051/2025, ha riconosciuto la configurabilità del reato di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) nella consegna di apparecchiature di rilevamento della velocità sottoposte a mera approvazione anziché a omologazione, quando i contratti prevedessero la fornitura di dispositivi omologati.
Ne consegue che un decreto ministeriale di approvazione non è necessariamente sufficiente a dimostrare che l'apparecchio possieda tutti i requisiti richiesti per la validità dell'accertamento.
Il ruolo delle circolari amministrative
Una parte del contenzioso è stata alimentata da indicazioni amministrative orientate a considerare, ai fini pratici, approvazione e omologazione come procedimenti sostanzialmente equivalenti.
Tuttavia, secondo l'indirizzo della Cassazione, le circolari ministeriali non possono modificare il significato delle norme primarie né introdurre un'equiparazione non prevista dal Codice della strada e dal relativo regolamento. Pareri ministeriali e circolari amministrative non possono, infatti, modificare il contenuto precettivo di norme di rango primario, in applicazione del principio di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Si è inoltre precisato che le circolari che avallano una possibile equipollenza tra omologazione e approvazione non possono avere influenza sul piano interpretativo, essendo meri atti amministrativi non provvedimentali, privi di valore normativo.
Il giudice, pertanto, deve verificare concretamente quale titolo amministrativo riguardi il dispositivo utilizzato: non è sufficiente che nel verbale si faccia generico riferimento a un'apparecchiatura "omologata" o "approvata".
La taratura deve essere periodica
L'omologazione non esaurisce gli adempimenti necessari.
Tutti gli strumenti di misurazione della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di:
funzionalità;
taratura;
affidabilità dello strumento;
conformità alle caratteristiche del modello omologato.
La circolare del Ministero dell'interno del 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) aveva già previsto, per le apparecchiature di controllo da remoto o destinate alla contestazione differita delle violazioni, verifiche con cadenza almeno annuale, da eseguirsi presso un centro accreditato ACCREDIA (unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 99/2009) ovvero presso lo stesso costruttore, se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato tale periodicità, ritenendo insufficiente la sola taratura iniziale. L'ordinanza n. 31876/2025 ha ribadito che il controllo deve essere reiterato nel tempo, con cadenza temporale almeno annuale, e che, in caso di contestazione, l'amministrazione deve produrre la relativa documentazione. L'ordinanza n. 7374/2026 ha esteso il principio alle apparecchiature di rilevamento a distanza, precisando che la taratura è dovuta indipendentemente dal fatto che il dispositivo funzioni automaticamente, alla presenza di operatori o tramite sistemi di autodiagnosi.
Il decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, ha poi previsto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di un certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
La Cassazione ha inoltre chiarito che taratura e verifica di funzionalità sono attività distinte, che svolgono funzioni diverse e non possono essere confuse tra loro: l'ordinanza n. 30126/2023 ha annullato un verbale in cui, decorso un anno dalla pubblicazione del d.m. n. 282/2017, l'apparecchio non era stato sottoposto a nuova taratura, pur essendo state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità.
Il decreto 8 giugno 2026 e la trasparenza delle apparecchiature
Di recente il cd. "decreto autovelox" dell'8 giugno 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo), ha abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, ad eccezione del Capo 7 dell'allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche, confermando che la procedura di preventiva approvazione ministeriale dei dispositivi di controllo dei limiti di velocità non è equipollente alla procedura di omologazione ministeriale.
Sul versante della trasparenza, l'art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 73/2025 ha introdotto un ulteriore adempimento a carico delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale: la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento dei limiti di velocità, con l'indicazione, per ciascun dispositivo, della conformità a un tipo, marca e modello approvato od omologato, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico del Ministero.
Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione, previsti a legislazione vigente, la comunicazione costituisce condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature.
La disciplina si inserisce, così, in un sistema nel quale coesistono dispositivi omologati, dispositivi approvati in base a precedenti decreti, apparecchi sottoposti a conferme o aggiornamenti dell'approvazione e strumenti per i quali occorre verificare la disciplina transitoria e il regime delle tarature. Nei giudizi non sarà quindi sufficiente un riferimento generico al modello dell'autovelox: occorrerà individuare il dispositivo concretamente utilizzato, il relativo provvedimento amministrativo e la documentazione tecnica pertinente.
L'onere della prova
Uno degli effetti più significativi della giurisprudenza recente riguarda la distribuzione dell'onere probatorio.
In linea generale, l'amministrazione deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. Tra questi rientra anche il corretto funzionamento dell'apparecchiatura impiegata per la rilevazione della velocità, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria.
Quando il destinatario della sanzione contesta l'affidabilità dell'apparecchio, spetta quindi alla pubblica amministrazione fornire la prova positiva:
dell'omologazione iniziale;
della conformità del dispositivo;
della taratura periodica;
della verifica di funzionalità;
della riferibilità dei certificati all'apparecchio concretamente utilizzato per l'accertamento.
Soltanto dopo che l'amministrazione abbia prodotto tale documentazione, elementi di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato, può trasferirsi sul sanzionato l'onere della prova contraria, ossia di dimostrare che l'apparecchiatura, nonostante le verifiche effettuate, non fosse funzionante al momento della rilevazione (in questo senso, Cass. n. 19732/2024).
La regola è stata chiaramente espressa dal Tribunale di Frosinone nelle sentenze n. 349/2026 e n. 490/2026: contestata l'affidabilità dell'autovelox, il giudice deve verificare concretamente che la pubblica amministrazione abbia effettuato le verifiche di funzionalità e taratura. Non è sufficiente produrre l'originario decreto di approvazione o l'omologazione iniziale, verifiche eseguite una tantum prima della consegna dell'apparecchio: occorre la prova della taratura periodica, controllo che deve essere effettuato annualmente. La mera attestazione contenuta nel verbale non è sufficiente, perché il verbale non gode di fede privilegiata quanto al corretto funzionamento tecnico dell'apparecchio. Nella stessa direzione si muovono il Tribunale di Grosseto (sentenza n. 266/2026), che ha annullato il verbale per mancata prova dell'omologazione di un dispositivo solo approvato, e il Tribunale di Vallo della Lucania (sentenza n. 107/2026), che ha annullato il verbale in cui la taratura risultava effettuata in data successiva all'accertamento dell'infrazione.
Il verbale non basta
La Cassazione ha distinto due profili che spesso vengono sovrapposti.
Il verbale può fare fede privilegiata, nei limiti previsti dall'art. 2700 c.c., per quanto direttamente percepito dal pubblico ufficiale, come l'identità del veicolo, la presenza degli agenti o le modalità esteriori dell'accertamento.
Diverso è il giudizio tecnico sull'affidabilità dello strumento. L'agente verbalizzante non può trasformare, con una semplice attestazione, un apparecchio privo di documentazione tecnica in uno strumento regolarmente verificato: le valutazioni degli agenti, frutto di mera percezione sensoriale, non rivestono fede privilegiata sul punto. Non è sufficiente la generica dicitura "debitamente omologata e revisionata" apposta dai verbalizzanti.
La prova della funzionalità e della taratura deve risultare dalla documentazione tecnica e certificativa prevista dalla normativa. Secondo l'ordinanza n. 31876/2025, tale prova non è ricavabile dalla sola indicazione contenuta nel verbale e non può essere sostituita da una generica attestazione degli agenti.
La Cassazione ha tuttavia precisato che la mancata indicazione nel verbale degli estremi del certificato di taratura non determina automaticamente l'illegittimità della sanzione. Con l'ordinanza n. 414/2025 ha affermato che non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura, essendo sufficiente la menzione degli estremi relativi alla tipologia dell'apparecchio, all'omologazione, alla taratura e alla verifica di funzionalità, potendo la relativa certificazione essere depositata separatamente in giudizio. In presenza di contestazione, l'amministrazione deve produrre la certificazione, purché la verifica risulti effettivamente eseguita.
La distinzione è quindi importante:
la mancata menzione del certificato nel verbale non è necessariamente decisiva;
la mancata produzione del certificato, dopo una contestazione specifica, può invece determinare l'insufficienza della prova;
una semplice dichiarazione nel verbale non sostituisce la certificazione tecnica.
L'importanza della corretta qualificazione non è soltanto civilistica: la Cassazione penale, con la sentenza n. 36051/2025, ha precisato che il verbale che attesti falsamente l'omologazione di un'apparecchiatura soltanto approvata può integrare il reato di falso ideologico, proprio perché tale attestazione non è assistita da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Le principali pronunce
Pronuncia | Principio affermato |
Corte costituzionale n. 113/2015 | Tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. |
Cass. civ. n. 10505/2024 | L'omologazione è requisito indispensabile per la legittimità dell'accertamento e non è equipollente alla mera approvazione. |
Cass. civ. n. 12924/2025 e n. 26521/2025 | La taratura annuale è elemento diverso e recessivo rispetto alla necessaria omologazione; le circolari non possono avallare l'equipollenza. |
Cass. civ. n. 31876/2025 | In caso di contestazione, l'amministrazione deve provare omologazione e taratura mediante documentazione; il verbale non ha fede privilegiata sul funzionamento tecnico. |
Cass. civ. n. 414/2025 | Non è necessario che il verbale riporti gli estremi del certificato di taratura, se l'amministrazione lo produce in giudizio. |
Cass. civ. n. 19732/2024 | Prodotte dall'amministrazione le certificazioni di omologazione e taratura, spetta al sanzionato la prova contraria del cattivo funzionamento. |
Cass. civ. n. 30126/2023 | Taratura e verifica di funzionalità sono attività distinte; decorso un anno senza nuova taratura, il verbale è nullo. |
Cass. pen. n. 36051/2025 | La consegna di apparecchi solo approvati anziché omologati integra frode in pubbliche forniture; il verbale che attesti falsamente l'omologazione è falso ideologico. |
Trib. Frosinone n. 349/2026 e n. 490/2026 | Il giudice deve accertare concretamente omologazione e verifiche periodiche quando l'affidabilità dell'apparecchio è contestata; la sola attestazione del verbale non basta. |
Trib. Grosseto n. 266/2026; Trib. Vallo della Lucania n. 107/2026 | Annullamento del verbale per mancata prova dell'omologazione o della taratura riferita al momento dell'infrazione. |
Il quadro giurisprudenziale non è del tutto privo di oscillazioni, soprattutto in primo grado: alcune decisioni di merito hanno attribuito maggiore rilievo alle attestazioni contenute nel verbale, ritenendole coperte da fede privilegiata quanto all'omologazione e alla verifica di funzionalità. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è tuttavia consolidato nel senso opposto: il verbale non fa fede quanto al giudizio tecnico sul funzionamento dell'apparecchio, che deve essere provato con la documentazione certificativa, e la conformità della sentenza impugnata a tale principio rende il ricorso per cassazione inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. (Cass. n. 14285/2026).
Proprio per questo, la difesa deve formulare contestazioni puntuali e distinguere:
l'esistenza del provvedimento amministrativo;
la natura del provvedimento, se approvazione o omologazione;
la conformità del dispositivo concretamente utilizzato;
la validità temporale della taratura;
la riferibilità della certificazione alla matricola dell'apparecchio.
La strategia difensiva
Nel giudizio di opposizione non è sufficiente contestare genericamente la multa o affermare che l'autovelox "potrebbe" non essere tarato.
È opportuno chiedere all'amministrazione il deposito di:
decreto di omologazione del modello utilizzato;
certificato o attestazione di conformità;
documentazione identificativa dell'apparecchio, inclusa la matricola;
certificati di taratura iniziale e periodica;
verbali o rapporti delle verifiche di funzionalità;
documentazione relativa all'installazione e alla configurazione concreta;
attestazione dell'abilitazione del laboratorio che ha eseguito la taratura;
documentazione relativa alla manutenzione e agli eventuali interventi sul dispositivo.
La contestazione deve inoltre essere calibrata sul tipo di apparecchio: autovelox fisso, dispositivo mobile, telelaser, sistema di rilevazione della velocità media (Tutor o CVe) o altra apparecchiatura elettronica. Per i sistemi di rilevazione della velocità media, la giurisprudenza ha esteso l'obbligo di verifiche periodiche in termini analoghi a quelli degli autovelox tradizionali.
Particolare attenzione va riservata alla data dell'infrazione. La regolarità del dispositivo deve essere valutata in relazione al momento concreto della rilevazione: un certificato di taratura riferito a una data successiva all'accertamento, o risalente a oltre un anno prima, non dimostra la funzionalità dell'apparecchio nel giorno della violazione.
Conclusioni
L'attuale orientamento tende a spostare il baricentro del contenzioso dalla mera regolarità formale del verbale alla verificabilità tecnica dell'accertamento.
L'amministrazione non può limitarsi a sostenere che l'autovelox era in funzione o che il verbale ne attestava la regolarità. In presenza di una contestazione specifica, deve dimostrare documentalmente che il dispositivo era:
omologato;
conforme al modello autorizzato;
correttamente installato e configurato;
sottoposto a taratura periodica;
verificato quanto a funzionalità e affidabilità.
La mera approvazione non equivale all'omologazione e la taratura iniziale non sostituisce i controlli periodici. La giurisprudenza più recente — di legittimità e di merito — ha rafforzato il ruolo del giudice quale garante di una verifica concreta dell'affidabilità dello strumento, mentre la disciplina del d.l. n. 73/2025 ha reso pubblicamente verificabile il censimento delle apparecchiature in uso.
Per il cittadino, ciò non significa che ogni multa rilevata con autovelox sia automaticamente illegittima. Significa, più precisamente, che una contestazione tecnicamente mirata può imporre all'amministrazione di dimostrare, con documenti verificabili, la piena regolarità dell'apparecchiatura utilizzata.



Commenti