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La residenza anagrafica nello studentato universitario: è possibile chiederla?

  • studiolegalelanzi
  • 21 ago
  • Tempo di lettura: 9 min


Ogni anno, con l'inizio dell'anno accademico, migliaia di studenti "fuori sede" si pongono la stessa domanda pratica: è possibile trasferire la residenza anagrafica direttamente nello studentato — pubblico o privato — in cui si alloggia durante gli studi? La risposta, spesso, viene liquidata frettolosamente con un "no, gli studenti tengono la residenza dai genitori e prendono solo il domicilio". In realtà la questione è più articolata, e merita di essere ricostruita distinguendo con precisione i concetti giuridici in gioco e i due modelli — pubblico e privato — di alloggio universitario.


Residenza e domicilio: due concetti che non vanno confusi

Il punto di partenza è l'art. 43 del Codice civile. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio, invece, è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, e può essere dichiarato liberamente, senza alcuna procedura anagrafica.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la residenza si compone di due elementi: quello oggettivo, consistente nella permanenza in un luogo per un periodo prolungato e apprezzabile (anche se non necessariamente prevalente sotto il profilo quantitativo), e quello soggettivo, consistente nell'intenzione di abitarvi stabilmente, desumibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (Cassazione civile, ordinanza n. 3841 del 2021).

Per lo studente fuori sede la prassi più diffusa — e spesso la più conveniente — è quella di mantenere la residenza nel Comune di origine (dove restano il medico di base, l'iscrizione elettorale, eventuali agevolazioni regionali) e di dichiarare invece il domicilio nella città universitaria, ove necessario ai fini amministrativi. Ma questa è una scelta di opportunità, non un limite giuridico: nulla impedisce, in linea di principio, che uno studente trasferisca anche la residenza anagrafica nella città o addirittura nella struttura in cui alloggia, qualora vi sia effettivamente la dimora abituale.


Il nodo tecnico: cos'è una "convivenza anagrafica"

Qui entra in gioco una distinzione spesso trascurata, quella tra studentati pubblici e strutture private.

L'art. 5, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) definisce la convivenza anagrafica come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena "e simili", con dimora abituale nello stesso comune. È importante notare che la norma usa una formula aperta ("e simili"): non elenca espressamente le residenze universitarie, né i collegi o i convitti. La qualificazione di uno studentato pubblico come convivenza anagrafica è quindi il risultato di un'interpretazione applicativa, che dipende dalla concreta organizzazione della struttura: gestione unitaria, destinazione collettiva, presenza di un responsabile. Nella prassi degli enti regionali per il diritto allo studio (ARDSU, DSU, ERSU, Opera Universitaria, a seconda della Regione) le residenze universitarie pubbliche sono generalmente gestite secondo questo modello, e la documentazione dei bandi conferma che l'ente gestore rilascia l'attestazione di alloggio proprio ai fini anagrafici; ma la qualificazione va sempre verificata caso per caso, non è un automatismo.

Per le convivenze anagrafiche vale una regola procedurale particolare: ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 223/1989, la convivenza ha un suo responsabile, da individuare nella persona che normalmente la dirige, ed è questo responsabile a rendere le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza — comprese quelle concernenti la costituzione della convivenza e i mutamenti nella sua composizione (art. 13, comma 1, lettera b). In pratica, è l'ente gestore dello studentato — non lo studente singolarmente — a dover attivare la procedura, generalmente allegando l'atto di assegnazione del posto letto.

Ne consegue una prima conclusione operativa: sì, è giuridicamente possibile prendere la residenza in uno studentato pubblico organizzato come convivenza anagrafica, ma l'iniziativa e la titolarità della dichiarazione non sono nella disponibilità esclusiva dello studente, bensì richiedono la collaborazione — e spesso l'iniziativa formale — dell'ente gestore.


Gli studentati privati: la via ordinaria del contratto di locazione

Diverso è il discorso per gli studentati privati (residence per studenti, student housing gestiti da operatori commerciali) quando la struttura non sia configurata come convivenza anagrafica, ma operi tramite normali contratti di locazione, anche di natura transitoria per singola stanza o posto letto — specie quelli stipulati per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In questo caso non si applica la disciplina della convivenza, e la richiesta di residenza segue la via ordinaria: dichiarazione individuale all'ufficio anagrafe del Comune, corredata dal titolo che giustifica la disponibilità dell'alloggio e dalla dimostrazione della dimora abituale effettiva.

Va tenuto ben distinto il piano contrattuale dal piano anagrafico. Sul piano contrattuale, il contratto di ospitalità è una figura riconosciuta e rilevante, tanto che l'art. 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR lo include tra i titoli che danno diritto alla detrazione fiscale (v. oltre). Sul piano anagrafico, invece, ciò che conta non è il nomen del contratto, ma la sussistenza di una dimora abituale effettiva: l'art. 19, comma 2, D.P.R. 223/1989 impone all'ufficiale d'anagrafe di verificarne la sussistenza, e la verifica si fonda su elementi di fatto (permanenza stabile, presenza abituale, relazioni nel luogo), oltre che sul titolo che dimostri la disponibilità dei locali.

È bene ricordare, inoltre, che per espresso disposto dell'art. 5, comma 3, D.P.R. 223/1989 le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni "e simili" non costituiscono convivenza anagrafica: una mera ospitalità alberghiera, priva di un titolo di godimento stabile dei locali, non è di regola idonea a fondare l'iscrizione anagrafica nella struttura. Per questo motivo molti operatori di student housing privato predispongono contratti espressamente qualificati come locazioni (spesso ad uso transitorio, ai sensi della disciplina sui contratti per studenti universitari), che consentono, in astratto, la richiesta di residenza da parte dello studente-conduttore, salvo eventuali clausole contrattuali di segno contrario.


Perché conviene — o non conviene — cambiare residenza

Al di là della fattibilità tecnica, la scelta ha ricadute pratiche che meritano attenzione.

Detrazioni fiscali sui canoni di locazione. La detrazione IRPEF prevista per gli studenti universitari fuori sede (art. 15, comma 1, lettera i-sexies, TUIR) spetta, nella misura attualmente prevista dal comma 1 del medesimo articolo (22 per cento, nel testo vigente), sui canoni di locazione — e sui canoni relativi a contratti di ospitalità e ad atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative — nel limite di 2.633 euro. I requisiti sono rigorosi: l'università deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, e l'immobile locato deve trovarsi nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Ne consegue che il trasferimento della residenza nella città universitaria — o in un comune limitrofo — fa venir meno il presupposto della diversità e della distanza: il beneficio si perde. La scelta di trasferire la residenza va quindi ponderata anche sotto questo profilo.

ISEE e borse di studio. Ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio, il nucleo familiare rilevante non coincide con la residenza anagrafica. La disciplina ISEE (D.P.C.M. 159/2013) prevede che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, se non coniugato e senza figli, faccia comunque parte del nucleo familiare dei genitori (art. 3, comma 5), e che lo studente universitario non convivente resti aggregato al nucleo di origine salvo che dimostri i requisiti di indipendenza — residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, in alloggio non di proprietà di un familiare, e adeguata capacità di reddito (art. 8, comma 2). In questa prospettiva la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la sola residenza anagrafica in luogo diverso non sia sufficiente a configurare un nucleo autonomo (Tribunale civile Lecce, n. 929 del 2025). In sintesi: il cambio di residenza, da solo, non modifica il nucleo ISEE rilevante per lo studente non autonomo.

Servizi anagrafici locali. Spostare la residenza consente di accedere più agevolmente a servizi legati al Comune di effettiva permanenza (medico di base, iscrizioni scolastiche, alcune graduatorie locali), ma comporta la cancellazione da quelli del Comune di origine e la perdita della detrazione di cui sopra.

Precarietà del titolo e adempimenti. Sia l'assegnazione in uno studentato pubblico sia molti contratti di locazione per studenti hanno durata annuale (tipicamente 10-11 mesi, coincidente con l'anno accademico). Ciò non osta di per sé all'iscrizione anagrafica, che è legata alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, ma impone di tenere presente due regole. La prima: l'iscrizione e le mutazioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione, senza possibilità di retrodatarle (Tribunale civile Bologna, n. 4356 del 2026). La seconda: le dichiarazioni anagrafiche (trasferimento di residenza, costituzione o mutamento di convivenza, cambiamento di abitazione) vanno rese nel termine di venti giornidai fatti (art. 13, comma 2, D.P.R. 223/1989), e in caso di omissione l'ufficiale d'anagrafe può procedere ad accertamenti e adempimenti d'ufficio (art. 15 D.P.R. 223/1989). Alla scadenza del titolo, lo studente che non vari la propria posizione si espone quindi a verifiche e iscrizioni d'ufficio.


Il caso degli studenti stranieri

Per gli studenti stranieri il quadro appena descritto resta valido nella sua meccanica — convivenza anagrafica per gli studentati pubblici, locazione ordinaria per quelli privati — ma si aggiunge un requisito preliminare legato al diritto di soggiornare in Italia, che varia a seconda che si tratti di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini extracomunitari (per i soggetti assimilati — Paesi SEE e Svizzera, in base agli accordi sulla libera circolazione, nonché San Marino in forza dei regimi convenzionali — valgono regole corrispondenti, da verificare sulla base dei rispettivi accordi).

Per gli studenti comunitari non è richiesto un permesso di soggiorno, ma il diritto di soggiorno superiore a tre mesi resta condizionato ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE. La norma prevede un regime agevolato per gli studenti: come richiede l'art. 7, par. 1, lett. c), della direttiva (riportato in Corte di Giustizia UE, C-645/13, 8 maggio 2013), lo studente iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante, per seguirvi a titolo principale un corso di studi, deve disporre di un'assicurazione malattia e assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, la disponibilità di risorse economiche sufficienti. A differenza del cittadino comunitario "inattivo", tenuto a fornire prova documentale delle risorse, lo studente può quindi limitarsi a un'autocertificazione delle risorse e della copertura sanitaria. Trascorsi i tre mesi di soggiorno, lo studente UE deve comunque chiedere la registrazione, che in Italia si realizza con l'iscrizione anagrafica al Comune di dimora abituale: solo a quel punto, se alloggia in uno studentato pubblico, si innesca il meccanismo della convivenza anagrafica con dichiarazione a cura del responsabile della struttura. Per il cittadino UE, quindi, l'iscrizione anagrafica non presuppone alcun permesso di soggiorno: è la formalizzazione di un diritto già esistente, fondato sulla dichiarazione sostitutiva.

Per gli studenti extracomunitari il rapporto tra i due titoli si inverte, ed è qui che occorre prestare maggiore attenzione: il permesso di soggiorno è presupposto dell'iscrizione anagrafica, non il contrario. L'art. 6, commi 2 e 7, D.Lgs. 286/1998 ammette le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero "regolarmente soggiornante" e impone l'esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni e iscrizioni. Lo studente extra-UE entra in Italia con visto nazionale di tipo D per motivi di studio (art. 4, comma 4, T.U.) e deve presentare, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso (termine perentorio), la domanda di permesso di soggiorno per studio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, indirizzata al questore della provincia in cui si trova (art. 5, comma 2, T.U.). A questa regola generale il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, applicabile dal 22 maggio 2026, ha aggiunto un'ipotesi particolare: ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, T.U., nei casi di cui all'art. 38-bis T.U. — studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori stranieri — possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti entrati regolarmente che siano in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza, senza seguire il percorso ordinario del permesso di soggiorno. Per tutti gli altri studenti la via ordinaria resta quella del permesso richiesto entro otto giorni dall'ingresso. Solo una volta ottenuto un titolo di soggiorno regolare lo studente può presentare la richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune in cui ha l'effettiva dimora, ivi compreso, se del caso, lo studentato. Per il rinnovo del permesso, invece, la legge non richiede l'iscrizione anagrafica: il rinnovo per motivi di studio è subordinato alla prosecuzione del corso e alla verifica annuale di profitto (art. 5, comma 3, lett. c), T.U.), sicché il diniego o la revoca dipendono dalla perdita dei requisiti di studio e non dalla posizione anagrafica. Resta comunque opportuno, in via prudenziale, regolarizzare la propria posizione anagrafica per evitare complicazioni pratiche in sede di rinnovo o di richiesta di altri documenti (codice fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, apertura di un conto corrente).

In sintesi: la differenza per gli studenti stranieri non riguarda la procedura specifica legata allo studentato — che resta identica a quella già descritta per pubblico e privato — bensì un requisito a monte, relativo al titolo che legittima la permanenza in Italia, da soddisfare prima (UE) o come condizione necessaria (extra-UE) della richiesta di residenza.



Conclusioni

La residenza anagrafica in uno studentato universitario è, sotto il profilo giuridico, ammissibile, sia nel modello pubblico — attraverso la disciplina della convivenza anagrafica ex art. 5 D.P.R. 223/1989, con dichiarazione a cura del responsabile della struttura — sia nel modello privato, attraverso la via ordinaria della dichiarazione individuale corredata da un valido titolo di godimento dei locali e dalla dimora abituale effettiva. Si tratta, tuttavia, di una scelta che va sempre valutata caso per caso: la qualificazione dello studentato pubblico come convivenza va verificata in concreto, la detrazione fiscale per gli studenti fuori sede si perde con il trasferimento della residenza, e il nucleo ISEE non cambia per il solo effetto anagrafico. Non è, in ogni caso, un automatismo collegato alla semplice iscrizione universitaria o all'assegnazione del posto letto.

 
 
 

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