Ritardi dei voli e gestione del traffico aereo: quando il vettore deve pagare

La decisione di gestione del traffico non basta, da sola, a escludere la compensazione
Una decisione dei servizi di controllo del traffico aereo non esonera automaticamente il vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004. Il vettore deve dimostrare quale evento abbia determinato quella decisione e provare, in concreto, che quell’evento possieda i requisiti della «circostanza eccezionale».
È questo il punto centrale della sentenza della Corte di giustizia dell’8 ottobre 2026, resa nella causa C-108/26, intervenuta in sede di riesame della pronuncia del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026. La Corte ha annullato la precedente interpretazione secondo cui la decisione di gestione del traffico aereo avrebbe potuto costituire, di per sé, una circostanza eccezionale, indipendentemente dalle ragioni che l’avevano provocata.
La pronuncia rafforza l’impostazione restrittiva della deroga all’obbligo di compensazione e chiarisce che l’esame non può fermarsi all’esistenza di un provvedimento o di un’istruzione impartita dal controllo del traffico aereo. Occorre risalire alla causa della decisione e verificarne la natura, l’origine e l’incidenza concreta sul volo interessato.
Il caso: un ritardo composto da più fattori
La controversia riguardava una passeggera diretta da Smirne a Varsavia. Il volo era giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo. L’aeromobile, tuttavia, proveniva da un precedente collegamento tra Katowice e Smirne, sul quale i servizi di gestione del traffico aereo avevano imposto una restrizione operativa a causa di limitazioni dello spazio aereo ungherese e rumeno, connesse a condizioni meteorologiche avverse.
Dopo l’arrivo a Smirne era stato inoltre constatato un guasto tecnico, la cui riparazione aveva richiesto più di due ore. Il giudice nazionale si è quindi trovato davanti a un ritardo determinato dalla combinazione di una possibile circostanza eccezionale e di un evento tecnico riferibile alla gestione dell’aeromobile.
La questione era rilevante perché, sottraendo dal ritardo complessivo la parte imputabile alla gestione del traffico aereo, il ritardo residuo sarebbe risultato inferiore alle tre ore. Da qui il rinvio pregiudiziale e, dopo la pronuncia del Tribunale, il riesame da parte della Corte di giustizia.
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026 aveva ritenuto sufficiente, in sostanza, che la decisione di gestione del traffico fosse esterna al vettore e sottratta al suo controllo. La Corte di giustizia, sentenza dell’8 ottobre 2026 ha invece chiarito che l’analisi deve riguardare anche l’evento che ha condotto all’adozione della decisione.
La nozione di circostanza eccezionale resta sottoposta a due condizioni cumulative
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 consente al vettore di non corrispondere la compensazione soltanto quando dimostri che la cancellazione o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’evento deve soddisfare due condizioni cumulative: deve essere, per natura o origine, non inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e deve sfuggire al suo effettivo controllo. La valutazione è necessariamente concreta e riferita al singolo volo.
La Corte di giustizia ha ribadito che le due condizioni non possono essere sovrapposte. Il fatto che un evento sfugga al controllo del vettore non è sufficiente, se l’evento appartiene comunque alla normale organizzazione dell’attività di trasporto aereo. Allo stesso modo, la sola estraneità dell’evento alla gestione dell’aeromobile non esaurisce l’indagine sul carattere eccezionale.
La sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 2017, causa C-315/15 aveva già chiarito che, in caso di concorso tra una circostanza eccezionale e un’altra causa di ritardo, il vettore può sottrarre dal ritardo complessivo soltanto la parte effettivamente imputabile all’evento eccezionale, e solo dopo aver dimostrato di aver adottato le misure adeguate per affrontarne le conseguenze.
Il motivo della decisione di gestione del traffico diventa determinante
Le decisioni di gestione del traffico aereo sono eventi ordinari nell’attività di un vettore. Esse possono riguardare, tra l’altro, l’assegnazione di una fascia oraria, la riduzione della capacità di un settore, una modifica della rotta o una restrizione temporanea dello spazio aereo.
Proprio perché tali decisioni costituiscono una componente fisiologica dell’esercizio del trasporto aereo, esse non possono essere qualificate automaticamente come eccezionali. Il vettore deve dimostrare che la decisione è stata adottata a causa di un ulteriore evento, non inerente al normale esercizio della propria attività e sottratto al suo effettivo controllo.
La Corte ha indicato, a titolo esemplificativo, le condizioni meteorologiche di gravità tale da impedire lo svolgimento del volo in sicurezza e secondo la programmazione originaria. In presenza di tali condizioni, l’evento meteorologico può soddisfare entrambe le condizioni richieste dalla norma: è esterno al vettore e non rientra nel normale funzionamento dell’impresa. Spetta però al giudice nazionale verificare la gravità concreta del fenomeno e il suo effettivo impatto sulla possibilità di operare il volo.
La decisione dei servizi di traffico aereo rappresenta quindi il risultato operativo di un evento, non necessariamente l’evento eccezionale in sé. La distinzione è essenziale: una compagnia non può limitarsi a produrre una comunicazione relativa a uno slot o a una restrizione del traffico, ma deve documentare la causa della misura, la sua durata e il collegamento con il ritardo del volo.
Anche un ritardo inferiore a tre ore può essere detratto
La Corte ha confermato un ulteriore principio di rilievo pratico: l’evento eccezionale non deve necessariamente avere prodotto, da solo, un ritardo di almeno tre ore.
Se il ritardo complessivo deriva da più fattori, il giudice deve scomporre il ritardo e verificare quale parte sia riconducibile all’evento eccezionale e quale parte dipenda da cause non eccezionali. Il tempo imputabile alla circostanza eccezionale può essere detratto anche quando sia inferiore alle tre ore. La compensazione resta dovuta se, una volta effettuata la detrazione, il ritardo imputabile alle cause non eccezionali raggiunge comunque la soglia prevista dal regolamento.
La detrazione non è però automatica. Il vettore deve provare sia il contributo temporale dell’evento eccezionale sia l’adozione delle misure adeguate per evitare o ridurre il ritardo. In mancanza di tale prova, la parte di ritardo invocata dal vettore non può essere semplicemente sottratta dal ritardo complessivo.
Il volo precedente nella rotazione: quando rileva e quando no
La circostanza eccezionale può incidere anche su un volo precedente effettuato dallo stesso aeromobile. La giurisprudenza europea ammette questa possibilità, ma richiede un nesso causale diretto tra l’evento verificatosi sul primo volo e il ritardo del volo successivo.
Il vettore deve quindi ricostruire la rotazione dell’aeromobile, gli orari effettivi, i tempi di transito, le operazioni svolte a terra e le decisioni adottate dopo il verificarsi dell’evento. Non è sufficiente sostenere che il ritardo si sia propagato lungo la sequenza dei voli.
Il nesso può essere interrotto da una scelta autonoma del vettore che diventi la causa determinante del ritardo successivo. La giurisprudenza europea più recente sulla gestione delle rotazioni mostra, infatti, che occorre distinguere l’evento esterno dalle decisioni organizzative successivamente assunte dalla compagnia, verificando se queste ultime fossero inevitabili o se abbiano contribuito in modo autonomo al ritardo.
In Italia, la Cassazione civile, ordinanza n. 17096 del 2026 ha applicato lo stesso criterio a una rideterminazione degli slot imposta da Eurocontrol in conseguenza di esercitazioni militari. La Corte ha sottolineato che il vettore deve provare in modo rigoroso la circostanza eccezionale, il nesso causale con il volo successivo e l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili.
La posizione della Cassazione italiana: un onere probatorio concreto
La giurisprudenza nazionale interpreta l’esimente in modo coerente con l’orientamento della Corte di giustizia. Il vettore non deve dimostrare soltanto che si è verificato un evento esterno, ma anche che quell’evento ha concretamente determinato il ritardo e che non era possibile evitarne le conseguenze mediante misure tecnicamente ed economicamente sostenibili.
La Cassazione civile, ordinanza n. 9002 del 9 aprile 2026 ha escluso che la mera presenza di nebbia nell’aeroporto, cessata diverse ore prima della partenza, fosse sufficiente a dimostrare la causa del ritardo. Secondo la Corte, il vettore deve provare il nesso specifico tra le condizioni meteorologiche e il ritardo del volo, oltre alle misure adottate per evitare o contenere il disservizio.
Nella Cassazione civile, ordinanza n. 11850 del 29 aprile 2026, relativa a un danno da grandine verificatosi il giorno precedente, il trascorrere di un considerevole intervallo temporale tra l’evento e la partenza è stato ritenuto rilevante per verificare se il vettore disponesse ancora di un margine operativo utile. Anche quando l’evento è eccezionale, la compagnia deve dimostrare l’impossibilità di evitare il ritardo mediante misure alternative ragionevolmente esigibili.
La stessa logica è stata applicata in materia di sciopero aeroportuale dalla Cassazione civile, ordinanza n. 20489 del 17 giugno 2026. La Corte ha escluso che l’esistenza di uno sciopero in un’area ampia consenta di presumere l’incidenza sul singolo volo: servono elementi specifici, concreti e direttamente riferibili alla cancellazione o al ritardo controverso.
Il guasto tecnico successivo non scompare perché il primo evento era eccezionale
Nel caso esaminato dalla Corte di giustizia, oltre alla decisione di gestione del traffico aereo era stato accertato un guasto tecnico sull’aeromobile. La presenza di un primo evento potenzialmente eccezionale non assorbe automaticamente le cause successive del ritardo.
Il giudice deve isolare ogni fattore e stabilire se il guasto tecnico sia riconducibile al normale esercizio dell’attività del vettore, se abbia avuto un’incidenza autonoma e se il vettore abbia adottato le misure esigibili. La qualificazione del primo evento non determina quindi, da sola, l’esito dell’intera controversia.
La distinzione trova conferma anche nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale civile di Catania, sentenza n. 1409 del 6 marzo 2025 ha ritenuto che il guasto tecnico di un componente dell’aeromobile non costituisca, di per sé, una circostanza eccezionale. Diversa è l’ipotesi di un evento esterno al funzionamento del singolo aeromobile, come un guasto generalizzato a un’infrastruttura aeroportuale, che può invece integrare l’esimente, come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza del 7 luglio 2022.
Che cosa deve provare il vettore
Alla luce della pronuncia europea e della giurisprudenza italiana, l’esonero dalla compensazione richiede una prova articolata su almeno tre profili:
l’esistenza dell’evento e la sua qualificazione come circostanza eccezionale;
il nesso causale diretto tra l’evento, la decisione di gestione del traffico e il ritardo del volo specificamente interessato;
l’adozione di tutte le misure adeguate e ragionevolmente esigibili per evitare o contenere il ritardo.
Sul piano documentale, assumono rilievo i messaggi di Eurocontrol o dei servizi di controllo del traffico, i bollettini meteorologici, i dati operativi del volo, la sequenza della rotazione dell’aeromobile, i rapporti di manutenzione e la documentazione relativa alle alternative valutate dal vettore.
La documentazione deve però consentire di ricostruire il singolo volo. Comunicazioni generiche, articoli di stampa o report riferiti ad altri collegamenti possono avere un valore indiziario, ma non dimostrano necessariamente l’incidenza causale dell’evento sul volo controverso. Il Tribunale civile di Bologna, sentenza n. 5631 del 18 agosto 2026 ha sottolineato che la documentazione unilaterale contestata non è sufficiente, da sola, a dimostrare le condizioni meteorologiche impeditivi e l’impossibilità di adottare soluzioni alternative.
Le ricadute pratiche per i passeggeri
Per il passeggero, la pronuncia della Corte di giustizia comporta una conseguenza chiara: la formula «ritardo dovuto al controllo del traffico aereo» non chiude la questione e non esclude automaticamente il diritto alla compensazione.
In presenza di un ritardo pari o superiore a tre ore all’arrivo, il vettore deve spiegare quale evento abbia determinato la misura di gestione del traffico, in che modo quell’evento abbia inciso sul volo, quale durata del ritardo gli sia concretamente imputabile e quali misure siano state adottate per limitarne gli effetti.
Il passeggero dovrà quindi contestare, quando necessario, non soltanto l’esistenza dell’evento, ma anche la sua qualificazione giuridica, la durata effettiva dell’incidenza, il nesso con il volo interessato e l’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla compagnia.
Conclusioni
La decisione della Corte di giustizia non esclude che una restrizione dello spazio aereo o una condizione meteorologica grave possa costituire una circostanza eccezionale. Esclude, però, che lo sia automaticamente la decisione amministrativa che ne rappresenta la conseguenza operativa.
Il principio può essere sintetizzato così: il vettore non può limitarsi a indicare la decisione di gestione del traffico; deve dimostrare l’evento che l’ha provocata, il suo carattere eccezionale, il nesso causale con il ritardo e l’adozione di tutte le misure adeguate.
Ne deriva un controllo più analitico della prova e una maggiore attenzione alla scomposizione del ritardo. La causa esterna può esonerare il vettore soltanto per il tempo e per le conseguenze che essa abbia realmente determinato. Tutto ciò che resta riconducibile a guasti tecnici, scelte organizzative o ritardi non adeguatamente provati continua a rilevare ai fini della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004.
© Avv. Gabriele Lanzi



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