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Le nuove norme contro il greenwashing in vigore dal 27 settembre 2026

  • studiolegalelanzi
  • 12 mar
  • Tempo di lettura: 3 min


Le nuove norme europee e italiane contro il greenwashing segnano un cambio di paradigma per tutto il sistema moda: non si tratta più solo di “comunicare bene”, ma di dimostrare, con basi verificabili, ogni affermazione ambientale. Il fashion business – per natura esposto a claim su sostenibilità, materiali, filiere e impatti – è uno dei settori più direttamente coinvolti.



Un quadro normativo che cambia: UE, Italia e standard internazionali


1) Il nuovo impianto europeo

La direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.lgs. 30/2026, modifica le regole sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori. L’obiettivo è duplice:

  • eliminare dichiarazioni ambientali vaghe, non verificabili o fuorvianti;

  • valorizzare prodotti durevoli, riparabili e trasparenti.

Il decreto introduce nel Codice del Consumo definizioni chiave come asserzione ambientaleasserzione ambientale generica ed etichetta di sostenibilità, e amplia la “black list” delle pratiche sempre vietate Le nuove norme vietano le dichiarazioni ambientali non verificabili e le promesse climatiche senza un piano credibile. È vietato utilizzare un’etichetta di sostenibilità senza un sistema di certificazione valido.


2) Il ruolo del Codice del Consumo italiano

Dal 27 settembre 2026, ogni claim ambientale dovrà essere:

  • specifico, non generico;

  • documentato, con prove accessibili;

  • verificabile da terzi, se si tratta di etichette o marchi di sostenibilità;

  • non basato su carbon offset, se presentato come neutralità climatica.


3) Il contesto internazionale

Il quadro europeo dialoga con:

  • ISO 14021, 14024, 14025 (autodichiarazioni, ecolabel, EPD);

  • Accordi multilaterali sul clima (Parigi, Glasgow), che scoraggiano l’uso improprio dei crediti di carbonio;

  • Linee guida OCSE sulla due diligence nelle filiere tessili;

  • Regolamento UE sulla due diligence di sostenibilità (CSDDD), che impone controlli sulla supply chain.

Il risultato è un ecosistema normativo che richiede coerenza tra comunicazione, governance e filiera.



Cosa cambia per il fashion business


1) Fine delle “asserzioni ambientali generiche”

Claim come “eco-friendly”, “green”, “sostenibile”, “a basso impatto” diventano illeciti se non accompagnati da parametri misurabili, metodologia chiara (es. LCA), ambito preciso (materiale? processo? packaging?).

Formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare un’eccellenza oggettivamente riconosciuta è vietato.


2) Stop al carbon-neutral marketing

Molti brand moda hanno usato claim come “carbon neutral” grazie a compensazioni. Dal 2026 non si può dichiarare neutralità climatica basata solo su carbon credits ed ogni promessa futura (es. “net zero 2040”) deve avere un piano dettagliato, verificabile da terzi.


3) Etichette di sostenibilità sotto controllo

Un marchio ambientale è ammesso solo se basato su un sistema di certificazione trasparente, verificato da un organismo indipendente, non confondibile con marchi auto-creati dal brand.

Questo impatta direttamente su:

  • capsule “green”;

  • linee “conscious”;

  • etichette proprietarie di sostenibilità.


4) Durabilità e riparabilità: un nuovo standard per il prodotto moda

Il decreto introduce tutele contro l’obsolescenza programmata e obblighi informativi sulla riparabilità. È vietata la presentazione di un bene come riparabile quando non lo è.

Per il fashion questo significa:

  • trasparenza sulla possibilità di riparare calzature, borse, accessori;

  • indicazione dei pezzi di ricambio disponibili;

  • comunicazione chiara sulla durata attesa del prodotto.

Per i prodotti digitali integrati (wearable, smart textile), valgono anche le norme sugli aggiornamenti software.


5) Nuovi obblighi precontrattuali

Prima dell’acquisto, online o in store, il consumatore deve ricevere: informazioni sulla durabilità, indice di riparabilità (quando applicabile), condizioni della garanzia legale, eventuale garanzia commerciale di durabilità, con etichetta armonizzata.



Implicazioni operative per brand e retailer moda


Aree da rivedere entro settembre 2026

  • Marketing & comunicazione

  • Product development

  • Compliance & contrattualistica

  • Governance ESG


Perché il settore moda è particolarmente esposto

  • forte uso di claim ambientali e sociali;

  • filiere complesse e globali, difficili da monitorare;

  • pressione dei consumatori e degli investitori;

  • rischio reputazionale elevato;

  • crescente attenzione delle autorità (AGCM, Commissione UE).


Il nuovo quadro normativo non punisce solo l’inganno, ma anche la superficialità: un claim non verificato è di per sé una pratica sleale nei confronti del consumatore e dei competitors rispettosi del Codice del Consumo.




 
 
 

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