Guida fiscale per persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia
- studiolegalelanzi
- 28 mar
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 7 giorni fa

1. INTRODUZIONE: IL CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE
1.1 Criteri di determinazione della residenza fiscale
Ai fini delle imposte sui redditi, la residenza fiscale in Italia è disciplinata dall'art. 2 comma 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni, considerando anche le frazioni di giorno):
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
hanno la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato; oppure
hanno il domicilio nel territorio dello Stato; oppure
sono ivi presenti.
I criteri sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno solo per essere considerati fiscalmente residenti in Italia.
1.2 Il concetto di domicilio fiscale
A seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 209 del 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024, l'art. 2 comma 2 del TUIR fornisce una definizione autonoma di domicilio fiscale: "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona".
Per i periodi d'imposta anteriori al 2024, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che il domicilio fiscale coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di tali interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cassazione n. 19982/2024, Cassazione n. 20041/2024).
Le relazioni affettive e familiari non rivestono ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento, con particolare riferimento agli interessi di carattere economico e patrimoniale.
1.3 Presunzione per trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata
L'art. 2 comma 2 bis del TUIR prevede una presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "black list"). In tal caso, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettiva residenza all'estero.
1.4 Conseguenze della residenza fiscale
Ai sensi dell'art. 3 del TUIR, i soggetti residenti sono tassati in Italia su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti (c.d. "worldwide taxation"), mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
2. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2.1 Determinazione del reddito
Il reddito di lavoro dipendente è disciplinato dall'art. 51 del TUIR ed è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo.
Nel 2026 gli scaglioni IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) sono questi: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, e 43% oltre 50.000 euro. Si applicano tuttavia le detrazioni da lavoro dipendente, che variano in base al reddito complessivo e incidono al ribasso sull’imposta netta.
2.2 Componenti non imponibili
Non concorrono a formare il reddito, tra gli altri:
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
Contributi di assistenza sanitaria fino a € 3.615,20
Somministrazioni di vitto in mense aziendali o buoni pasto elettronici fino a € 8 giornalieri (€ 4 per buoni cartacei)
Abbonamenti per trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il dipendente e i familiari a carico
Beni e servizi offerti alla generalità dei dipendenti fino a € 258,23 annui (dal 2024 il limite è stato modificato)
Fringe benefits per servizi di educazione e istruzione dei familiari
2.3 Regime agevolato per lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia
L'art. 5 del Decreto Legge n. 34/2019 prevede un regime agevolato per i lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la residenza in Italia, a condizione che:
Non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento
Si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni
L'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano
Agevolazione base: i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare per il periodo d'imposta di trasferimento e i cinque successivi.
Agevolazioni potenziate:
10% di imponibilità per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia
Proroga di ulteriori 5 anni al 50% di imponibilità per chi ha almeno un figlio minorenne o a carico, o acquista un immobile residenziale in Italia
Proroga di ulteriori 5 anni al 10% di imponibilità per chi ha almeno tre figli minorenni o a carico
2.4 Regime agevolato per docenti e ricercatori
L'art. 44 del Decreto Legge n. 78/2010 prevede che i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia, dopo aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni continuativi, beneficino dell'esclusione dalla formazione del reddito del 90% degli emolumenti per il periodo d'imposta di trasferimento e i cinque successivi, con possibilità di proroga fino a 13 anni in presenza di figli o acquisto di immobile.
3. REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
3.1 Determinazione del reddito
I redditi di lavoro autonomo sono disciplinati dagli artt. 53 e 54 del TUIR e sono determinati secondo il principio di cassa: rilevano i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dalla data di emissione della fattura (Cassazione n. 24996/2022). Gli scaglioni Irpef sono gli stessi del lavoro dipendente e si applicano sugli utili percepiti al netto delle spese. Normalmente i lavoratori autonomi devono applicare un'imposta sul valore aggiunto del 22% sulle prestazioni di servizi o la vendita di beni, salvo regimi speciali.
3.2 Regime agevolato per lavoratori autonomi che rientrano in Italia
Anche i lavoratori autonomi possono beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 5 del d.l. n. 34/2019, alle stesse condizioni e con le stesse percentuali di imponibilità ridotta previste per i lavoratori dipendenti.
3.3 Regime forfetario per piccoli contribuenti
Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni possono accedere al regime forfetario (legge n. 190/2014) se i ricavi/compensi non superano € 85.000 annui, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti), contabilità semplificata ed esclusione dell'applicazione dell'iva sui servizi offerti o i beni venduti.
4. REDDITI DI CAPITALE
4.1 Categorie di redditi di capitale
L'art. 44 del TUIR individua le seguenti categorie di redditi di capitale:
Interessi e proventi da mutui, depositi e conti correnti
Interessi e proventi da obbligazioni e titoli similari
Utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES
Proventi da gestione collettiva del risparmio (OICR)
Redditi da contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione
4.2 Tassazione dei dividendi da partecipazioni in società italiane
Per partecipazioni qualificate (superiori al 2% dei diritti di voto o al 5% del capitale per società quotate; superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale per società non quotate):
I dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 58,14% del loro ammontare (art. 47 del TUIR)
Sono soggetti a tassazione progressiva con le aliquote IRPEF ordinarie
Per partecipazioni non qualificate:
È applicata una ritenuta alla fonte del 26% a titolo d'imposta (art. 55 del Decreto Legislativo n. 33/2025)
I dividendi non concorrono alla formazione del reddito complessivo
4.3 Tassazione dei dividendi da partecipazioni in società estere
I dividendi provenienti da società estere seguono regole diverse a seconda che la società sia residente in:
Stati UE/SEE white list: applicazione delle stesse regole previste per i dividendi di fonte italiana, con possibilità di credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
Stati a fiscalità privilegiata: i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito, salvo dimostrazione dell'effettivo svolgimento di attività economica (art. 47 comma 4 del TUIR)
4.4 Interessi e altri redditi di capitale
Gli interessi e gli altri redditi di capitale sono generalmente assoggettati a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d'imposta, con alcune eccezioni per titoli di Stato italiani ed equiparati (aliquota ridotta al 12,5%).
5. REDDITI FONDIARI DA PROPRIETÀ IMMOBILIARI
5.1 Definizione e categorie
L'art. 25 del TUIR definisce i redditi fondiari come quelli inerenti a terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
I redditi fondiari si distinguono in:
Redditi dominicali dei terreni
Redditi agrari
Redditi dei fabbricati
5.2 Imputazione dei redditi fondiari
Ai sensi dell'art. 26 del TUIR, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla percezione.
La giurisprudenza ha chiarito che il presupposto della tassazione è la titolarità di un diritto reale sul bene, non la mera disponibilità materiale (Cassazione n. 33097/2024).
5.3 Determinazione del reddito dei fabbricati
Il reddito dei fabbricati è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo catastali (art. 37 del TUIR), indipendentemente dal reddito effettivamente percepito.
Eccezione: se il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto forfetariamente del 5%, è superiore alla rendita catastale, il reddito è determinato in misura pari al canone al netto della riduzione.
5.4 Immobili situati all'estero
L'art. 70 comma 2 del TUIR prevede che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo:
Se soggetti a imposte sui redditi nello Stato estero: nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero
Se non soggetti a imposte nello Stato estero: nel valore di mercato ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese
La giurisprudenza ha chiarito che rileva l'assoggettabilità astratta a tassazione nello Stato estero, non l'effettivo pagamento dell'imposta (Cassazione n. 30006/2021).
Da sottolineare pertanto la possibilità che il cittadino straniero con proprietà immobiliare nel proprio paese di origine o in altri paesi, potrebbe trovarsi un regime fiscale diverso per suddetti immobili a seguito del suo trasferimento in Italia.
6. REDDITI SOCIETARI E DA PARTECIPAZIONI
6.1 Partecipazioni in società di persone
Per le partecipazioni in società in nome collettivo, in accomandita semplice e società semplici residenti in Italia, si applica il principio di trasparenza (art. 5 del TUIR): i redditi sono imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alle quote di partecipazione.
6.2 Partecipazioni in società di capitali
Come già illustrato al punto 4.2, i dividendi da partecipazioni in società di capitali sono tassati diversamente a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.
La giurisprudenza ha chiarito che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa (Cassazione n. 22901/2024, Cassazione n. 7272/2025).
6.3 Controlled Foreign Companies (CFC)
L'art. 167 del TUIR disciplina il regime delle imprese estere controllate. Se una persona fisica residente in Italia controlla società non residenti localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, i redditi di tali società possono essere imputati per trasparenza al socio residente, salvo dimostrazione dell'effettivo svolgimento di attività economica.
7. ALTRI REDDITI RILEVANTI
7.1 Redditi diversi
L'art. 67 del TUIR individua una categoria residuale di "redditi diversi", tra cui:
Plusvalenze immobiliari: da cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (10 anni per immobili oggetto di Superbonus)
Plusvalenze finanziarie: da cessione di partecipazioni, titoli, valute, cripto-attività
Redditi da locazione/sublocazione: quando non costituiscono redditi fondiari
Redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
7.2 Regimi speciali per nuovi residenti
Regime degli "impatriati" (art. 24-bis del TUIR)
L'art. 24 bis del TUIR prevede un regime opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti:
Imposta sostitutiva forfetaria di € 300.000 annui sui redditi prodotti all'estero (€ 50.000 per ciascun familiare)
Durata: fino a 15 anni
I redditi prodotti in Italia sono tassati ordinariamente
Regime per pensionati che si trasferiscono nel Mezzogiorno (art. 24-ter del TUIR)
L'art. 24 ter del TUIR prevede un regime agevolato per i titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in comuni del Sud Italia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:
Imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all'estero
Durata: 9 anni
Requisito: non essere stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti
8. CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
L'art. 165 del TUIR riconosce un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sui redditi ivi prodotti, fino a concorrenza dell'imposta italiana relativa a tali redditi.
Il credito d'imposta è riconosciuto anche in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, che generalmente prevedono criteri specifici per l'attribuzione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti.
9. OBBLIGHI DICHIARATIVI E MONITORAGGIO FISCALE
9.1 Dichiarazione dei redditi
I soggetti residenti in Italia sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi(Modello Redditi PF) entro i termini previsti, indicando tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.
9.2 Monitoraggio fiscale (Quadro RW)
I residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria sono tenuti a compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi, indicando:
Consistenza e valore degli investimenti e delle attività detenute all'estero
Flussi da e verso l'estero
L'omessa o infedele compilazione del Quadro RW comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
9.3 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)
I residenti in Italia proprietari di immobili situati all'estero sono tenuti al pagamento dell'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero), pari allo 0,76% del valore dell'immobile.
9.4 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)
I residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero sono tenuti al pagamento dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero), pari allo 0,2% del valore delle attività.
10. CONSIDERAZIONI FINALI
Il trasferimento della residenza fiscale in Italia comporta l'assoggettamento a tassazione su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Tuttavia, l'ordinamento italiano prevede numerosi regimi agevolati per favorire il rientro di lavoratori, professionisti, docenti, ricercatori e pensionati, nonché per attrarre soggetti ad alto reddito.
È fondamentale valutare attentamente:
La corretta determinazione della residenza fiscale secondo i criteri dell'art. 2 del TUIR
L'applicabilità di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni
L'opportunità di accedere ai regimi agevolati previsti dalla normativa italiana
Gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale
Si consiglia di consultare un professionista qualificato per una valutazione personalizzata della propria situazione fiscale. Studio legale Lanzi assiste i cittadini stranieri in Italia, anche in lingua inglese e francese, per ogni esigenza di consulenza contrattuale, immobiliare, tributaria e per il trasferimento dall'estero.
Riferimenti normativi principali:
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 44
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 5
D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33



Commenti