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Quando un clic non basta: la Cassazione dice no al "point&click" per le clausole nascoste nei contratti online

  • studiolegalelanzi
  • 1 lug
  • Tempo di lettura: 4 min



La vicenda

Una società alberghiera della provincia di Viterbo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Viterbo, il proprio fornitore di energia elettrica, lamentando un incremento ingiustificato dei costi in bolletta. Il fornitore convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che attribuiva la competenza esclusiva al Tribunale di Roma.

Il contratto era stato concluso in modalità telematica mediante la tecnica del doppio clic su apposita casella di spunta ("flag"). Si poneva quindi la questione se tale modalità di accettazione potesse ritenersi idonea a soddisfare il requisito della specifica approvazione per iscritto previsto per le clausole vessatorie. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20945 del 2026.


La decisione della Corte

Il ragionamento della Suprema Corte muove dall'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile, il quale dispone che le clausole particolarmente onerose per l'aderente — tra cui quelle che limitano la responsabilità, derogano alla competenza dell'autorità giudiziaria o prevedono il rinnovo automatico del contratto — non producono effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Tale approvazione richiede, secondo l'interpretazione consolidata, una sottoscrizione autonoma e distinta rispetto a quella apposta in calce al contratto.

Con riferimento ai contratti conclusi in forma elettronica, la Corte ha richiamato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 70 del 2003, in materia di commercio elettronico, secondo cui si applicano le medesime regole previste per la contrattazione cartacea.

La Corte ha inoltre precisato che, qualora il contratto non richieda forme particolari — come nel caso della fornitura di energia elettrica — è sufficiente il ricorso alla firma elettronica semplice, definita dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) come l'insieme di dati in forma elettronica, connessi ad altri dati elettronici mediante associazione logica, utilizzati dal firmatario per sottoscrivere. Rientra in tale categoria, ad esempio, un codice OTP ricevuto via SMS o posta elettronica.

La mera apposizione di un segno di spunta all'interno di una casella, secondo la Corte, non integra invece una firma elettronica in senso tecnico e risulta pertanto inidonea a soddisfare il requisito della specifica approvazione delle clausole vessatorie, non essendo in grado di dimostrare l'effettiva consapevolezza dell'aderente in ordine al contenuto negoziale accettato.


Le ragioni della decisione

La pronuncia non incide sulla validità dei contratti conclusi telematicamente, la cui ammissibilità non è posta in discussione. Essa riguarda specificamente l'ipotesi in cui il contratto contenga clausole particolarmente sfavorevoli per una delle parti, per le quali l'ordinamento richiede un elemento ulteriore, idoneo a dimostrare la effettiva consapevolezza dell'aderente.

La nozione di firma elettronica adottata dal legislatore europeo è volutamente ampia e neutra dal punto di vista tecnologico, in quanto non individua un metodo specifico di sottoscrizione. Essa richiede tuttavia la sussistenza di un nesso riferibile al sottoscrittore. Il semplice clic su una casella costituisce un gesto privo di elementi identificativi sufficienti, in quanto non consente di stabilire con certezza chi lo abbia compiuto, né se sia stato preceduto da un'effettiva lettura del contenuto contrattuale.

Sul punto, la dottrina (Finocchiaro, Greco) ha osservato che l'imputabilità della manifestazione di volontà può dipendere anche da elementi propri del processo di sottoscrizione, quali la previa identificazione del soggetto, e non unicamente dalla natura della firma impiegata. Qualora fosse stato previsto l'invio di un codice OTP prima dell'apposizione del segno di spunta, la valutazione della Corte sarebbe stata verosimilmente diversa.


I precedenti di merito

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 401 del 2024, aveva dichiarato inefficace una clausola compromissoria approvata mediante point&click. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5263 del 2024, aveva analogamente affermato che tale modalità non è sufficiente a garantire l'adeguata approvazione delle clausole vessatorie.

In senso difforme si sono espressi il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 727 del 2025, e il Tribunale di Latina, con sentenza n. 742 del 2026, i quali hanno ritenuto valida l'approvazione nei casi in cui fosse stata impiegata una firma elettronica avanzata (FEA), idonea a offrire garanzie superiori rispetto alla semplice spunta.


Le tipologie di firma elettronica

Ai fini di una migliore comprensione della materia, si riportano le principali categorie di firma elettronica previste dall'ordinamento:

Firma elettronica semplice. Comprende strumenti quali codici OTP, PIN o password. Non offre certezza assoluta in ordine all'identità del sottoscrittore, ma può soddisfare il requisito della forma scritta qualora il giudice ne riconosca l'adeguatezza, ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'amministrazione digitale.

Firma elettronica avanzata (FEA). Deve essere connessa unicamente al firmatario, consentirne l'identificazione, essere creata con mezzi sui quali il firmatario conserva un controllo esclusivo e garantire la rilevabilità di eventuali successive modifiche del documento. Ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile, essa è equiparata alla scrittura privata.

Firma digitale e firma elettronica qualificata. Rappresentano il livello di sicurezza più elevato. La firma digitale, in particolare, costituisce una soluzione propria dell'ordinamento italiano, basata su un sistema di chiavi crittografiche. Si tratta delle uniche forme di sottoscrizione elettronica idonee per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità, come nel caso della compravendita immobiliare.


Implicazioni pratiche

Per il consumatore, la pronuncia comporta che, qualora l'accettazione di un contratto online sia avvenuta mediante la mera spunta di una casella, le eventuali clausole vessatorie in esso contenute — quali la deroga al foro competente, penali non adeguatamente evidenziate o clausole di rinnovo automatico — potrebbero essere prive di efficacia.

Per l'imprenditore o il professionista che opera nella vendita online, la decisione impone una riflessione sulle modalità di conclusione dei contratti. La predisposizione di moduli con caselle di spunta non appare più sufficiente a garantire l'efficacia delle clausole vessatorie. Si rende pertanto opportuna l'adozione di un sistema di firma elettronica in senso proprio, quale l'invio di un codice OTP tramite SMS o posta elettronica, ovvero, in via preferenziale, il ricorso a una firma elettronica avanzata.


Conclusioni

Con l'ordinanza n. 20945 del 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell'ambito della contrattazione digitale, la tutela del contraente più debole non può ritenersi assicurata dal semplice clic su una casella di spunta. È necessario un elemento ulteriore, idoneo a dimostrare che il soggetto abbia effettivamente compreso il contenuto delle clausole accettate.

 
 
 

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