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Pignoramento presso terzi da parte del Fisco: il vincolo si scioglie automaticamente dopo 60 giorni

  • studiolegalelanzi
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Quando un contribuente risulta debitore verso il Fisco — ad esempio per una cartella di pagamento non saldata — l'Agenzia delle Entrate Riscossione può decidere di rivalersi non direttamente su di lui, bensì su un soggetto terzo che gli deve del denaro: una banca presso cui è depositato un conto corrente, un datore di lavoro, un committente, oppure un locatario tenuto al pagamento di un canone. Lo strumento utilizzato in questi casi è il pignoramento presso terzi, nella sua forma semplificata prevista dall'articolo 72-bis del DPR 602/1973.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. V civile, n. 30214 del 16 novembre 2025) consente di chiarire un aspetto di rilevante interesse pratico, relativo alle conseguenze del mancato rispetto dei termini previsti dalla norma.


Il funzionamento della procedura

L'articolo 72-bis del DPR 602/1973 attribuisce all'Agente della Riscossione la facoltà di notificare al terzo debitore un ordine diretto di pagamento, senza che sia necessario adire preventivamente il Tribunale. Si tratta di una procedura concepita per garantire tempi di recupero particolarmente rapidi: una volta ricevuta la notifica, il terzo pignorato dispone di 60 giorni per versare all'Agenzia le somme dovute al debitore esecutato.

La questione affrontata dalla giurisprudenza riguarda le conseguenze del decorso di tale termine senza che il pagamento sia stato eseguito.


Il principio consolidato: l'inefficacia automatica del vincolo

L'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità stabilisce che, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica, il pignoramento perde automaticamente efficacia esecutiva, senza che sia necessaria alcuna opposizione da parte del debitore esecutato né alcun provvedimento giudiziale che ne dichiari la cessazione.

Da tale principio discendono due conseguenze di rilievo:

  1. Il pagamento eseguito dal terzo oltre il termine non è opponibile al debitore esecutato. Ne deriva che tale versamento non estingue l'obbligazione del terzo verso il debitore (si pensi al datore di lavoro che resterebbe comunque tenuto al pagamento dello stipendio, o al conduttore che resterebbe debitore del canone), e che le somme eventualmente incassate tardivamente dall'Agenzia devono essere restituite al contribuente.

  2. Qualora l'Agente della Riscossione intenda comunque recuperare il credito, decorso inutilmente il termine, non può prorogare gli effetti della procedura semplificata, ma deve necessariamente attivare la procedura esecutiva ordinaria disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile, previa citazione del terzo e del debitore innanzi al giudice dell'esecuzione.


Il caso esaminato dalla Cassazione: il ritardo della Pubblica Amministrazione

L'ordinanza n. 30214/2025 presenta un profilo di particolare interesse, poiché il "terzo pignorato" inadempiente non era, in questo caso, un soggetto privato, bensì l'Agenzia delle Entrate medesima, tenuta al pagamento di una somma dovuta a una società a titolo di rimborso spese processuali a seguito di una sentenza tributaria.

L'Agenzia aveva eseguito il pagamento in favore dell'Agente della Riscossione, ma oltre il termine di 60 giorni previsto dalla norma. La società contribuente ha sostenuto — con l'avallo dei giudici tributari di merito, che avevano nominato un commissario ad acta per l'ottemperanza — che tale pagamento tardivo non fosse opponibile e che il proprio debito non potesse quindi ritenersi estinto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due distinte argomentazioni difensive, entrambe respinte dalla Suprema Corte.

Sulla presunta applicabilità delle sospensioni Covid-19. L'Amministrazione ha sostenuto che il ritardo fosse giustificato dalla sospensione dei termini di versamento prevista dall'articolo 68 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"). La Corte ha escluso tale applicabilità, chiarendo che la sospensione in questione riguarda i pagamenti dovuti dai contribuenti nei confronti del Fisco, e non quelli dovuti dal terzo pignorato — soggetto che, nell'ambito della procedura, riveste la funzione di ausiliario del giudice dell'esecuzione e non quella di debitore d'imposta. Estendere la sospensione anche a tale ipotesi avrebbe tradito la finalità della norma, introdotta per alleviare le difficoltà economiche dei contribuenti durante l'emergenza pandemica, non per tutelare l'Amministrazione nella veste di terzo pignorato.

Sulla presunta necessità di un'opposizione formale. L'Amministrazione ha inoltre sostenuto che, in assenza di opposizione da parte del debitore, il vincolo pignoratizio permanesse anche oltre la scadenza del termine. Anche tale argomentazione è stata respinta: la Corte ha ribadito che l'inefficacia si produce automaticamente per il solo decorso del termine, trattandosi di una procedura che si svolge integralmente al di fuori del controllo giurisdizionale, priva di un fascicolo dell'esecuzione e di un giudice investito della vicenda. Diversamente opinando, il credito pignorato rimarrebbe sottoposto a vincolo sine die, soluzione incompatibile con la logica di celerità che informa l'intero istituto.


Considerazioni conclusive

Il principio affermato dalla Cassazione riveste un duplice significato pratico. Per il soggetto che riveste la qualità di terzo pignorato — istituto di credito, datore di lavoro, locatario o committente — l'automatica caducazione del vincolo, decorsi i 60 giorni, evita che la posizione rimanga indefinitamente sospesa in assenza di un'iniziativa formale. Per il debitore esecutato, invece, resta ferma la garanzia per cui un pagamento eseguito dal terzo oltre il termine non produce effetto liberatorio, e le somme corrisposte tardivamente devono essere restituite.

Merita infine di essere segnalato che il quadro normativo si sta orientando verso un rafforzamento dei controlli preventivi in questa materia: a decorrere dal 15 giugno 2026, in virtù della disponibilità dei dati di fatturazione elettronica presso l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di verifica preventiva sancito dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973 troverà applicazione anche con riguardo ai compensi professionali, ampliando il perimetro dei controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni prima di procedere a pagamenti in favore di soggetti iscritti a ruolo.

 
 
 

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