top of page
Image by Ilse Orsel

 

Il patrocinio a spese dello Stato in Italia

Il patrocinio a spese dello Stato (impropriamente detto “gratuito patrocinio”) è l’istituto che consente ai non abbienti di farsi assistere da un difensore e di sostenere le spese del processo senza oneri a proprio carico, che vengono anticipati o sostenuti dallo Stato. Dà attuazione all’art. 24, comma 3, della Costituzione, secondo cui «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», e all’art. 3, comma 2, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini.

La disciplina vigente è contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), Parte III, artt. 74 e ss.

Come è nato

  • Origini storiche: già il Regio Decreto 3282/1923 prevedeva il “gratuito patrocinio” per i poveri, ma si trattava di un istituto concepito come un onere onorifico a carico dell’avvocato, che prestava la propria opera senza compenso.

  • Svolta costituzionale: la Costituzione del 1948 ha elevato la difesa dei non abbienti a diritto da garantire concretamente. La Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 134/1982) ha poi sollecitato un sistema effettivo.

  • Legge 217/1990: ha introdotto il “patrocinio a spese dello Stato” per i non abbienti, trasformando l’istituto: il difensore non lavora più gratis, ma viene retribuito dallo Stato.

  • D.P.R. 115/2002: ha riordinato la materia nel Testo unico, oggi riferimento principale, con numerose modifiche successive (anche in tema di limiti di reddito e di esclusioni per determinati reati).

Ambito di applicazione

L’istituto opera in diversi ambiti:

  • Processo penale (imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria), artt. 74 e ss. T.U.;

  • Processo civile, amministrativo, contabile e tributario, artt. 119 e ss. T.U., purché le ragioni del non abbiente non risultino manifestamente infondate;

  • Volontaria giurisdizione e procedimenti davanti ad altre giurisdizioni, nei limiti previsti dalla legge.

Sono previste esclusioni: ad esempio, nel penale non può accedervi chi è già assistito da più di un difensore di fiducia, e sono previste limitazioni o maggiorazioni dei requisiti per alcune categorie di reati (come quelli di criminalità organizzata o fiscali, con regole specifiche). Nel civile, l’istanza non può riguardare cause che appaiono manifestamente infondate, e non è ammesso per la cessione di crediti o diritti altrui.

​

 

Come presentare domanda di gratuito patrocinio con lo Studio legale Lanzi

L’Avvocato Gabriele Lanzi è iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale. Al momento del primo colloquio conoscitivo potrà pertanto essere valutata tale possibilità dal cliente che rientri nei requisiti indicati dalla legge.

Il beneficio può essere chiesto, nel settore civile, lavoro, amministrativo e tributario:

- dai cittadini italiani o comunitari, dagli stranieri regolarmente soggiornanti o dagli apolidi, dagli enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica;

- dagli stranieri anche irregolari che siano coinvolti in procedimenti giurisdizionali attinenti la loro espulsione dal territorio nazionale, la richiesta dello status di asilo politico o di rifugiato;

  •     che dispongano di un reddito annuo lordo del nucleo familiare o dell’ente non superiore ad  € 13.659,64 (aggiornato al decreto del Ministero della Giustizia del 22.4.2025);

  •     che abbiano delle ragioni non manifestatamente infondate da far valere nel processo.

Nel settore penale invece il beneficio può essere chiesto:

  •     -dall’indagato e dall’imputato per ogni fase del procedimento, dalla persona offesa per la sola fase giudiziale;

  •     -dal cittadino italiano, apolide o straniero anche irregolare;

  •     -che abbia un reddito annuo lordo del nucleo familiare non superiore all’importo di € 13.659,64 elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

Si tiene comunque conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il reddito del nucleo familiare deve essere autocertificato dall'istante ed eventuali documenti a supporto possono essere utili. L'autocertificazione verrà poi sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate ed eventuali false dichiarazioni od omissioni verranno sanzionate penalmente. I cittadini stranieri devono allegare alla richiesta anche certificazione dell’autorità consolare inerente i propri redditi nel paese di origine o con autocertificazione se il Consolato non risponde. La domanda si presenta - per le cause civili amministrative e tributarie - al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio in base al giudice competente per la causa; per i procedimenti penali direttamente al Giudice che sta procedendo.

​

​

Come si calcola il reddito del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi lordi di tutti i componenti dello stato di famiglia dell'istante. La certificazione Isee non ha alcuna rilevanza, vanno invece calcolati tutti i redditi effettivi dei familiari, al netto delle trattenute previdenziali ed al lordo delle trattenute fiscali. Vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura, anche se esenti da tassazione, come il reddito da lavoro dipendente o autonomo, da pensione, da locazione di immobili o affitto d'azienda, il reddito di cittadinanza o inclusione, gli assegni sociali, l'assegno di mantenimento del coniuge, ecc. Sono esclusi dal calcolo i sussidi di qualsiasi tipo e l'assegno di mantenimento dei figli minori. Dal punto di vista temporale si devono guardare i redditi dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o per la quale sono già scaduti i termini di presentazione. Ciò significa che normalmente per una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da chi non ha l'obbligo di fare la dichiarazione la dichiarazione si guardano i redditi di due anni prima se la domanda viene depositata da gennaio a settembre, o dell'anno fiscale precedente se la domanda viene depositata da ottobre a dicembre. Ogni caso va comunque verificato in dettaglio, poiché i diversi componenti con reddito del nucleo familiare possono avere l'obbligo o meno di fare la dichiarazione dei redditi

​​

​

Procedura di conciliazione nel settore civile

Il pagamento del compenso del mediatore, delle spese amministrative e degli onorari degli avvocati nelle procedure di mediazione e conciliazione è a carico delle rispettive parti. Il D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia, prevede però che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2, all’organismo di conciliazione non sia dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A talune condizioni anche il compenso dell’avvocato è coperto dal patrocinio a spese dello Stato.

 

​

Difesa d’ufficio nel procedimento penale

L’art. 24 della Costituzione Italiana prevede che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Per questo motivo è previsto che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria. All’imputato che è privo di un proprio difensore di fiducia viene nominato un difensore d’ufficio. Questa figura viene però spesso confusa con l’idea di avvocato pagato dallo Stato. In verità il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio sono due istituti ben distinti, anche se spesso capita che si sovrappongano.

Come chiarito sopra, qualunque cliente dell’avvocato, sia di fiducia che d’ufficio, può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se rientra nei requisiti indicati dalla legge. Viceversa, anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito dal suo assistito se non vi è la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto potrà essere concordato contrattualmente anche il compenso del difensore d’ufficio, in difetto si applicheranno i parametri forensi ministeriali.

​

​

bottom of page